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to al passaggio, inapplicabile la disciplina in materia di infortuni sul lavoro ed inutile
anche un'eventuale segnalazione di pericolo, che non sarebbe stata avvistabile per la
tarda ora.
La Sentenza era appellata dalla vittima dell’infortunio.
La Corte d’Appello di Trieste, con Sentenza 1 ottobre 2009, n. 375 confermava la
decisione di primo grado, affermando che “
La sorveglianza del docente non può spin-
gersi ad un controllo che ecceda la privacy dei ragazzi, sia per quanto concerne l'eventua-
le possesso, da parte degli stessi, di sostanze stupefacenti, sia per quanto concerne il
sonno”. Allo stesso modo, osservava la Corte, “Il controllo delle strutture murarie dell'al-
bergo in cui gli studenti sono ospiti non può estendersi sino al punto richiesto dalla dife-
sa (controllo dei balconi, delle misurazioni dei loro parapetti, del lastrico solare), in quan-
to si tratta di strutture idonee ed aperte al più largo pubblico (non solo adulti ma anche
famiglie con bambini) e di ragazzi che, per quanto minorenni, essendo prossimi alla
maggiore età, hanno un sufficiente e più oculato senso del pericolo
”.
Ancora una volta si ribadiva “
come del tutto irrilevante è la circostanza che il para-
petto del balcone della stanza n. 212 fosse stato di 85 cm (come risulta dal sopralluogo
della Scientifica della Procura della Repubblica di Firenze) o di 88 cm, come asserito
dall'appellante medesimo, anziché di un metro, atteso che l'evento non si è verificato a
seguito di caduta da esso della XXX, ma perché la ragazza, con comportamento volonta-
rio lo ha scavalcato (e avrebbe potuto agevolmente scavalcarlo anche se fosse stato di un
metro di altezza e con uno spessore maggiore di quello riscontrato e documentato dal
difensore), accedendo ad un lastrico solare che non costituiva zona di calpestio essendo
destinata a fungere da copertura ai piani sottostanti dell'albergo
”.
Né poteva ritenersi applicabile al caso di specie il DPR n. 547/55 che regola fatti-
specie del tutto diverse relative agli infortuni sul lavoro. “
L'altezza e lo spessore del
parapetto avrebbero potuto rivestire importanza fondamentale qualora il balcone si fosse
affacciato sul vuoto e, o per cedimento della struttura o perché troppo basso il parapetto,
la ragazza fosse caduta da esso. Inidonea ad evitare l'evento sarebbe stata qualsiasi se-
gnaletica di pericolo apposta sul lastrico, atteso che la XXX si è avventurata su di esso,
in tempo di notte o comunque ad ora tarda (si era nel mese di marzo), scavalcando il
parapetto del proprio balcone che, non affacciandosi direttamente nel vuoto, già costitui-
va di per sé una cautela volta a dissuadere il calpestio del lastrico solare, in luogo non
illuminato (anche ammesso che quella sera vi fosse luna piena) da luce artificiale: elemen-
to, quest'ultimo, idoneo ad indicare che il lastrico non era praticabile. Tale ultima circo-
stanza è desumibile logicamente dal fatto che, se fosse stata illuminata la zona, la ragaz-
za si sarebbe accorta del canale di scolo, anche se costruito in materiale simile alla re-
stante copertura
”.
La parte lesa proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando l’erroneità del-
la Sentenza di secondo grado che aveva mandato assolti da responsabilità tanto il
Ministero quanto il gestore dell’albergo.
Con riferimento alla posizione dell’Amministrazione Scolastica, sosteneva la ricor-
rente che erroneamente la Corte d’Appello ne avrebbe escluso la responsabilità,
dovendo questa essere ricondotta all’omessa preventiva verifica della sicurezza della
struttura e nella carente vigilanza sulla condotta degli studenti; con la conclusione
che, essendo venute meno anche le più elementari misure organizzative per mante-
nere la disciplina, non poteva affermarsi l'imprevedibilità dell'evento.
La Sentenza 8 febbraio 2012, n. 1769 della Cassazione
Com’è noto, la Suprema Corte, ha cassato la decisione dei secondi giudici alla luce
del seguente
iter
motivazionale.
Anzitutto, con un evidente sconfinamento nell’apprezzamento del fatto, la Corte
assume come dato pacifico la pericolosità dell’albergo, ritenendo sussistente in capo
La sorveglianza del
docente non può
spingersi ad un
controllo che ecceda
la privacy dei ragazzi,
sia per quanto
concerne l'eventuale
possesso, da parte
degli stessi, di
sostanze stupefacenti,
sia per quanto
concerne il sonno
La parte lesa
proponeva ricorso per
cassazione,
lamentando
l’erroneità della
Sentenza di secondo
grado che aveva
mandato assolti da
responsabilità tanto il
Ministero quanto il
gestore dell’albergo
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