46
profilo, la Corte d’Appello aveva le mani legate, ancorché possa apparire discutibile
la preclusione probatoria affermata in sentenza a carico del Ministero, posto che
l’esigenza di accertare la preventiva ispezione delle camere e/o l’ammonimento
degli allievi si è verificata solo dopo la pronuncia della Cassazione.
Deve tuttavia essere apprezzato il coraggio della Corte d’Appello nell’aver sensi-
bilmente ridimensionato l’apporto causale della scuola alla causazione dell’evento
dannoso, circoscritto nella misura del dieci per cento in una controversia molto
delicata sul piano umano. Non era affatto scontato, infatti, che i giudici di merito
dichiarassero così nettamente la preponderante responsabilità della vittima, risul-
tata inadempiente alle elementari regole di auto protezione. Si può dunque affer-
mare che la Corte abbia accolto nella sostanza le difese del Ministero, evidenziando
la specifica responsabilità individuale della ragazza che, pur non ignorando lo stato
dei luoghi, decise di avventurarsi al buio fuori della finestra.
In tal modo la Corte ha valorizzato l’art. 1227, co. 1, del codice civile, norma che
enfatizza il “fattore umano” riconducibile al creditore nell’ambito del rapporto con-
trattuale che, per giurisprudenza consolidata, astringe la scuola ai suoi allievi. Ne
esce così confermata giuridicamente l’impostazione negoziale dei rapporti scuola-
famiglia più volte suggerita anche dalla redazione, impostazione fondata sulla
preventiva fissazione di regole di condotta esigibili non solo da parte della scuola,
ma anche dai suoi utenti.
Tali regole “d’ingaggio”, per poter costituire apprezzabili elementi di persuasione
del magistrato in senso favorevole dell’amministrazione, devono essere declinate
nel Piano dell’Offerta Formativa, nel patto di corresponsabilità e in eventuali ulte-
riori documenti da predisporre e condividere con alunni e genitori in vista di even-
ti particolari quali, ad esempio, i viaggi d’istruzione. In questa prospettiva devono
essere interpretate le parole della Corte: “
del pari se l’allieva fosse stata adeguata-
mente ammonita, nel caso di scarsa collaborazione dell’albergatore, il comportamento
deliberatamente oppositivo della creditrice avrebbe interrotto il nesso causale tra la
condotta inadempiente e l’evento dannoso
”.
La buona prassi suggerisce quindi di adottare una “formula d’impegno” idonea a
mettere in luce alcuni fondamentali obblighi comportamentali dell’allievo, la cui
violazione potrà essere valorizzata dalla scuola, alternativamente, come indice di
una culpa in educando dei genitori, come elemento rivelatore di una corresponsa-
bilità dello studente nella causazione del sinistro ai sensi dell’art. 1227, co. 1, del
codice civile o, infine, come fattore escludente ogni nesso causale tra sinistro e
condotta della scuola.
Nella medesima direzione si pone la recente Sentenza n. 678/2014 con la quale
la Corte d’Appello di Trieste (confermativa della Sentenza n. 530/2013 del Tribuna-
le di Trieste) ha respinto la domanda risarcitoria per un infortunio occorso a uno
studente di terza media al termine delle lezioni e dopo l’uscita dall’istituto per
avere il genitore preventivamente richiesto e ottenuto l’autorizzazione del figlio al
rientro a casa in autonomia dichiarando “
di aver valutato le caratteristiche del percor-
so casa scuola e dei potenziali pericoli e di non aver rilevato situazioni di rischio e di
essere consapevole che il ragazzo conosce il percorso e ha maturato, attraverso una
specifica preparazione,competenze motorie, capacità attentive e di valutazione dei peri-
coli, sufficienti per rincasare autonomamente
”.
In questo caso, il rilascio della formula d’impegno da parte della famiglia è stata
ritenuta idoneo a escludere il nesso causale tra sinistro e condotta della scuola.
Deve essere
apprezzato il
coraggio della Corte
d’Appello nell’aver
sensibilmente
ridimensionato
l’apporto causale
della scuola alla
causazione
dell’evento dannoso,
circoscritto nella
misura del dieci per
cento in una
controversia molto
delicata sul piano
umano
La buona prassi
suggerisce quindi di
adottare una
“ formula d’impegno”
idonea a mettere in
luce alcuni
fondamentali
obblighi
comportamentali
dell’allievo, la cui
violazione potrà
essere valorizzata
dalla scuola,
alternativamente,
come indice di una
culpa in educando
dei genitori