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Sportello Normativo/Giuridico
i prodotti proposti siano omogenei tra di loro e consentano di individuare agevol-
mente la migliore offerta. In questo caso, la stazione appaltante può immediatamen-
te formalizzare l'acquisto, procedendo quindi ad un affidamento diretto, in esito ad
una selezione tra le offerte disponibili, che potrebbero anche essere in numero mol-
to elevato. Al verificarsi di tale ultima ipotesi, risulterebbe oggettivamente difficile
indicare la denominazione ed il codice fiscale di tutti gli operatori economici abilita-
ti per la fornitura di quel determinato bene/servizio, e troverebbe perciò una sua
giustificazione la carenza nelle informazioni fornite al riguardo.
La modalità ‘Richiesta d’Offerta – RdO’ si articola in modo significativamente di-
verso, sviluppandosi – di fatto – come una procedura negoziata tra alcuni operatori
economici selezionati dalla stazione appaltante, che li invita a presentare un’offerta
(attraverso la procedura telematica sulla piattaforma in uso), entro un termine tem-
porale coerente con quelli stabiliti, in linea generale, dall’art. 70, comma 1, del Codi-
ce dei contratti pubblici. In questa fattispecie, è logico parlare di procedura negozia-
ta, ed è altrettanto logico attendersi che la stazione appaltante fornisca i riferimenti
degli operatori economici invitati, secondo quanto richiesto dalla norma.
Ulteriori precisazioni sugli obblighi di pubblicazione
Con il Comunicato del Presidente AVCP del 13/06/2013, è stato chiarito che nelle
procedure negoziate e ristrette la dizione di “invitati a presentare offerta” va intesa
nel senso letterale (cioè i soggetti ai quali è stata limitata, in partenza, la partecipa-
zione e quindi la possibilità di presentare offerta), mentre nelle procedure aperte (dove
la platea dei concorrenti potenzialmente interessati raggiunge la sua massima am-
piezza) la suddetta dizione va intesa nel senso di “operatori che hanno presentato
offerta”, cioè quelli che hanno concretamente manifestato interesse alla procedura.
Per quanto concerne il dato ‘importo delle somme liquidate’, la Deliberazione n.
26/2013 ha indicato come descrizione l’importo complessivo dell’appalto al netto
dell’IVA; è stato poi ulteriormente chiarito con il Comunicato del Presidente del
13/06/2013 che – secondo le finalità della Legge n. 190/2012 – deve essere indicato
l’importo complessivo delle somme erogate annualmente dalla Stazione Appaltante.
In sostanza, l’importo da indicare dovrà essere sempre e comunque quello com-
plessivamente liquidato, al lordo delle ritenute operate per legge ed al netto dell’IVA.
Ovviamente, se all’atto di una comunicazione annuale ex L. n. 190/2012 l’appalto
dovesse risultare ancora in corso di espletamento, l’importo da specificare non potrà
che essere commisurato alle somme liquidate sino a quel momento. Tale ultimo dato
sarà suscettibile di incremento in occasione delle successive comunicazioni, fino al
raggiungimento dell’importo complessivamente liquidato in forza degli atti contrat-
tuali stipulati.
Chiarimenti sugli aspetti informatici degli obblighi di pubblicazione
L’adempimento di legge é costituito dalla trasmissione delle informazioni all’AVCP
(ora ANAC), che si intende assolto tramite l’invio all’Autorità della comunicazione
attestante l’avvenuta ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1 comma 32 della
Legge 190/2012.
La comunicazione – da effettuarsi utilizzando l’apposito modulo messo a disposi-
zione da parte dell’Autorità all’indirizzo
/
classic/Servizi/Modulistica/DichAdempLegge_190_2012, e da compilare secondo le
istruzioni ivi riportate – dovrà essere inviata da un indirizzo di PEC della Stazione
Appaltante al seguente indirizzo PEC dedicato:
.
La pubblicazione dovrà riguardare l’intera Stazione Appaltante, come individuata
dal codice fiscale. In caso di molteplici comunicazioni PEC, verrà presa in considera-
zione esclusivamente l’ultima trasmessa in ordine di data. Non saranno prese in
considerazione comunicazioni PEC con molteplici moduli PDF di comunicazione di
ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012. Per-
È stato chiarito che
nelle procedure
negoziate e ristrette
la dizione di “invitati
a presentare offerta”
va intesa nel senso
letterale mentre nelle
procedure aperte la
suddetta dizione va
intesa nel senso di
“operatori che hanno
presentato offerta”
L’adempimento di
legge é costituito
dalla trasmissione
delle informazioni
all’AVCP (ora ANAC),
che si intende assolto
tramite l’invio
all’Autorità della
comunicazione
attestante l’avvenuta
ottemperanza agli
obblighi di cui all’art.
1 comma 32 della
Legge 190/2012
L’adempimento
previsto dalla Legge
n. 190/2012
presuppone che le
informazioni siano
rese liberamente
scaricabili in un
formato digitale
standard aperto.
L’AVCP (ora ANAC) ha
indicato il formato
aperto e
standardizzato XML
per l’adempimento in
questione; pertanto é
ammissibile il solo
formato XML