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Sportello Normativo/Giuridico
L'art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 prevede l'esclusione della tutela dell'in-
fortunio in itinere nel caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal
lavoro o, comunque, non necessitate. L'interruzione e la deviazione si intendono ne-
cessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed
improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L'INAIL, con le "Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere" del 4
maggio 1998, aveva escluso che gli infortuni occorsi durante le soste effettuate dai
genitori per accompagnare i figli a scuola rientrassero nella copertura assicurativa.
Tuttavia, come precisato nella Nota di Istruzioni del 15 marzo 2000, l'Istituto ave-
va precisato che avrebbe comunque sempre fatto ai principi della giurisprudenza
della Corte di Cassazione.
Tutto ciò considerato, acquisito il parere dell'Avvocatura generale, l'INAIL, con la
Circolare numero 62 del 18 dicembre 2014, ha precisato che l’incidente occorso al
lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio
figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dell’INAIL per gli infor-
tuni in itinere, previa verifica della necessità dell’uso del mezzo privato.
I nuovi principi affermati dall'INAIL
I nuovi principi affermati dall'Istituto prendono atto dell’orientamento univoco del-
la Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari al fine di riconoscere o
meno la possibilità di indennizzare questo tipo di infortuni.
Infatti, successivamente all'emanazione delle citate "Linee guida", la Suprema Cor-
te ha più volte evidenziato che per verificare se la scelta della deviazione del percor-
so casa-lavoro e viceversa, nonché dell'uso del mezzo privato da parte del lavoratore
sia necessitata, si deve fare riferimento agli "standards comportamentali esistenti
nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più
intenso legame con la comunità familiare" (Cfr. Cass. 10750/2001).
Sempre in tema di infortunio in itinere, la Cassazione ha ritenuto che "non posso-
no farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli
infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire il carattere della necessità - perché
volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con
quelle familiari proprie del lavoratore - rispondano, invece, ad aspettative che, sep-
pure legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento
a carattere solidaristico a carico della collettività" (Cfr. Cass. 17167/2006).
La stessa giurisprudenza ha, inoltre, affermato che "l'infortunio intanto è indenniz-
zabile in quanto il lavoratore non abbia aggravato il rischio senza necessità, circo-
stanza che può essere riferita sia alla maggiore difficoltà di raggiungere il posto di
lavoro mediante mezzi pubblici, sia ad esigenze di tutela della vita familiare del
soggetto" (Cfr. Cass. 6211/2008).
Oggetto del presente contributo è l'analisi dei recenti chiarimenti dell'INAIL in
materia di infortunio in itinere con specifico riferimento a quegli eventi occorsi
al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il
proprio figlio a scuola.
I nuovi chiarimenti dell'INAIL sugli infortuni in itinere:
anche gli infortuni avvenuti accompagnando i figli
a scuola potranno essere indennizzati
Fabio Paladini - Avvocato
Acquisito il parere
dell'Avvocatura
generale, l'INAIL, con
la Circolare numero
62 del 18 dicembre
2014, ha precisato
che l’incidente
occorso al lavoratore
nel tragitto casa-
lavoro, interrotto o
deviato per
accompagnare il
proprio figlio a
scuola, potrà essere
ammesso alla tutela
assicurativa dell’INAIL
L'infortunio è
indennizzabile in
quanto il lavoratore
non abbia aggravato
il rischio senza
necessità, circostanza
che può essere
riferita sia alla
maggiore difficoltà di
raggiungere il posto
di lavoro mediante
mezzi pubblici, sia ad
esigenze di tutela
della vita familiare
del soggetto