53
Sportello Normativo/Giuridico
si evince che l’adempimento di cui all’art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013
differisce, per contenuto informativo e tempistiche di pubblicazione, da quello previ-
sto dall’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, pur sussistendo una parziale so-
vrapposizione nella esposizione dei dati.
Tempistica della pubblicazione
L’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel trattare il tema della ‘De-
correnza e durata dell'obbligo di pubblicazione’, dispone che “i dati, le informazioni e
i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente
sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno succes-
sivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti
pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa
in materia di trattamento dei dati personali...”. L’obbligo è perciò quinquennale, salvo
estensione, se i dati da pubblicare si riferiscono ad atti producenti effetti oltre tale
termine.
Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, i documenti, le
informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distin-
te sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della
sezione ‘Amministrazione trasparente’ (art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013).
Casi in cui é possibile una pubblicazione parziale dei dati
Come noto (cfr Delibera AVCP n. 4 del 2011) vi sono alcune fattispecie per le qua-
li non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG (ad esempio, gli affidamenti diret-
ti a società in house e le spese effettuate con il fondo economale).
Nei casi suindicati è quindi ammissibile che il campo di indicazione del CIG non
venga valorizzato, non sussistendo alcun obbligo normativo di acquisizione dello
stesso. Tuttavia – al fine di evitare qualsiasi rischio che la mancanza del relativo dato
possa essere letta come volontaria omissione informativa, da parte delle amministra-
zioni tenute alla pubblicazione – in tutte le fattispecie di contratti per i quali non era
prevista l’acquisizione di un CIG o di uno Smart CIG, il campo CIG deve essere valo-
rizzato con il valore 0000000000 (10 zeri).
Con riferimento alla singola procedura di scelta del contraente per la quale – alla
data di comunicazione all’AVCP (ora ANAC) – non siano ancora disponibili informa-
zioni sui partecipanti e sull’aggiudicatario, dovrà comunque essere indicato il ‘set
minimo’ di dati oggetto di pubblicazione, che comprende: CIG, struttura proponente,
oggetto del bando e procedura di scelta del contraente, così come definiti all’art. 3,
comma 1, della Deliberazione n. 26/2013. Nelle successive annualità si dovrà proce-
dere all’aggiornamento ed alla integrazione dei dati richiesti, man mano che si ren-
dono disponibili.
Infine, nel caso in cui nel corso dell’anno antecedente a quello di pubblicazione
non siano state avviate procedure di scelta del contraente, né risultino ancora con-
tratti ‘attivi’ stipulati negli anni precedenti, la stazione appaltante dovrà comunque
pubblicare un tracciato vuoto rispondente alle specifiche tecniche di cui all’allegato
tecnico al Comunicato del Presidente del 22/05/2013. Questa indicazione, contenuta
tra i chiarimenti forniti con il successivo Comunicato del Presidente del 13/06/2013,
consente di evitare che ad una preliminare verifica presso l’indirizzo URL di residenza
del tracciato, segnalato all’AVCP – condotta in automatico – l’assenza del file XML
possa essere letta come inadempimento totale da parte della stazione appaltante.
Utilizzo del MEPA
Nel caso di acquisti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti secondo due modalità: acquisto
diretto o Richiesta d’Offerta – RdO.
La modalità ‘acquisto diretto’ presuppone un confronto tra beni/servizi standardiz-
zati, descritti nei cataloghi di operatori economici previamente abilitati, in modo che
Come noto (cfr
Delibera AVCP n. 4
del 2011) vi sono
alcune fattispecie per
le quali non sussiste
l’obbligo di richiedere
il codice CIG (ad
esempio, gli
affidamenti diretti a
società in house e le
spese effettuate con
il fondo economale)
In tutte le fattispecie
di contratti per i
quali non era
prevista l’acquisizione
di un CIG o di uno
Smart CIG, il campo
CIG deve essere
valorizzato con il
valore 0000000000
(10 zeri)
Nel caso di acquisti
sul Mercato
Elettronico della
Pubblica
Amministrazione
(MEPA), le Stazioni
Appaltanti possono
effettuare acquisti
secondo due
modalità: acquisto
diretto o Richiesta
d’Offerta – RdO