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Osservatorio Previdenziale
Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015
Alessandra Carta - Funzionario INPS Gestione Dipendenti Pubblici
I destinatari di tale disposizione normativa sono tutti i soggetti che alla data del
31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18
anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contribu-
tive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.
Il primo periodo del comma successivo, il 708, prevede che il limite si applichi
anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della
Legge di Stabilità, sia pure con effetto a decorrere dalla medesima data. Al riguardo,
la relazione di accompagno fa presente che – per quanto concerne i trattamenti
peggiorativi con effetto retroattivo – la Corte Costituzionale ha escluso, in linea di
principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristalliz-
zazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con
scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare,
frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con
riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (Sentenze n.
349/1985, n. 173/1986, n. 822/1988, n. 211/1997, n. 416/1999). Con riferimento alla
natura dei contributi previdenziali, la Corte, pur osservando che “i contributi non
vanno a vantaggio del singolo che li versa, ma di tutti i lavoratori” allo stesso tempo,
sancisce però che per quanto i contributi trascendano gli interessi dei singoli che li
versano, “essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire corrisponden-
ti prestazioni previdenziali”, ciò da cui discende che il legislatore non può prescinde-
re dal principio di proporzionalità tra contributi versati e prestazioni previdenziali
(Sentenza n. 173/1986; si vedano anche, a tale proposito, le Sentenze n. 501/1988 e
n. 96/1991). Il secondo periodo del suddetto comma prevede invece che resti in ogni
caso fermo il termine di ventiquattro mesi, previsto per la liquidazione della prima
tranche dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che
accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età,
con esclusione dei soli casi di cessazione dal servizio per inabilità, derivante o meno
da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente.
Infine, il comma 709 stabilisce che le economie – da accertare a consuntivo – de-
rivanti dall’applicazione del limite ora introdotto affluiscano in un apposito Fondo,
istituito presso l’INPS, finalizzato a garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensio-
nistiche in favore di particolare categorie di soggetti, da individuare con apposito
La Legge di Stabilità n. 190/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29/12/2014,
al comma 707 introduce il tetto alle c.d. pensioni d’oro, riscrivendo il secondo
comma dell’art. 24 della Legge 214/2011, che – a seguito della novella – stabi-
lirà che, a decorrere dal primo gennaio 2012 e con riferimento alle anzianità
contributive maturate a decorrere da tale data, la corrispondente quota di pen-
sione dovrà essere calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, però,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le nuove rego-
le non potrà superare il limite previsto dalle regole di calcolo vigenti prima
della data di entrata in vigore della riforma, computando, ai fini della determi-
nazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il
conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente
maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del
primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.
Resta in ogni caso
fermo il termine di
ventiquattro mesi,
previsto per la
liquidazione della
prima tranche dei
trattamenti di fine
servizio, comunque
denominati, per i
lavoratori che
accedono al
pensionamento a età
inferiore a quella
corrispondente ai
limiti di età,