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Sportello Normativo/Giuridico
Dato
Descrizione
CIG
Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità
Struttura
proponente
Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del
procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando Oggetto del lotto identificato dal CIG
Procedura di scelta
del contraente
Procedura di scelta del contraente
Elenco degli
operatori invitati a
presentare offerte
Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per
ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale
e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Aggiudicatario
Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del
contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice
fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con
altri soggetti
Importo di
aggiudicazione
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA
Tempi di
completamento
dell’opera, servizio o
fornitura
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture.
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture
Importo delle
somme liquidate
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA
Ambito di applicazione
Secondo l’art. 1, comma 34, della Legge n. 190/2012, gli adempimenti in questione
sono dovuti dalle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001, tra le quali, come noto, rientrano anche le scuole e gli istituti di ogni or-
dine e grado.
L’art. 1, comma 16, lett. b), della Legge n. 190/2012 indica come oggetto dell’a-
dempimento i procedimenti di “scelta del contraente per l’affidamento di lavori, for-
niture e servizi” senza alcuna distinzione o esclusione, per cui si deve ritenere che
l’obbligo di informazione comprenda tutte le tipologie di affidamento previste dal
Codice dei contratti pubblici, a prescindere dall’acquisizione del codice CIG o di quel-
lo Smart CIG per le relative procedure, così come a prescindere dal fatto che la scel-
ta del contraente sia avvenuta in esito ad un confronto concorrenziale, o con affida-
menti in economia mediante cottimo fiduciario, o in modalità diretta, o che sia stata
preceduta o meno da un bando pubblico o da una lettera di invito.
Infine, anche con riguardo all’importo economico degli affidamenti, la norma in
questione non prevede soglie minime.
Rapporto con altri obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
L’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) dispone che le ammini-
strazioni aggiornino ogni sei mesi, mediante pubblicazione in distinte partizioni della
sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati, con
particolare riferimento ai “provvedimenti finali” di alcune tipologie di procedimenti,
tra cui quelli relativi alla “scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture
e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del co-
dice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legi-
slativo 12 aprile 2006, n. 163”. Viene poi stabilito che, per ciascuno dei provvedimen-
ti compresi negli elenchi, sono pubblicati – “nella forma di una scheda sintetica,
prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto”
– “il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai princi-
pali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento”.
Da tale lettura, secondo l'ANAC (cfr le faq ufficiali pubblicate sul sito istituzionale)
L’art. 23 del D.Lgs. n.
33/2013 (c.d. Decreto
Trasparenza) dispone
che le
amministrazioni
aggiornino ogni sei
mesi, mediante
pubblicazione in
distinte partizioni
della sezione
«Amministrazione
trasparente», gli
elenchi dei
provvedimenti
adottati
I dati, le informazioni
e i documenti
oggetto di
pubblicazione
obbligatoria ai sensi
della normativa
vigente sono
pubblicati per un
periodo di 5 anni,
decorrenti dal 1°
gennaio dell'anno
successivo a quello
da cui decorre
l'obbligo di
pubblicazione