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dell'alunno pure durante l'espletamento della peculiare attività in cui si estrinseca la gita
scolastica
”.
Applicando i suddetti principi, opina la Cassazione che “
la peculiare connotazione
almeno della camera della vittima – che con ogni verosimiglianza non poteva essere
rilevata al momento della scelta, sulla carta, della struttura alberghiera all'atto dell'or-
ganizzazione del viaggio avrebbe dovuto indurre il personale accompagnatore a rilevare,
con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilità al solaio di coper-
tura, vale a dire al lastrico solare percepito come terrazza, per poi adottare misure in
concreto idonee alle circostanze potendo esse, a seconda di queste, fondarsi su di una
valutazione di complessiva inaffidabilità della struttura (con rifiuto di alloggiarvi, ricerca
di soluzioni alternative anche tramite l'organizzatore o, in caso estremo, rientro antici-
pato), oppure della sola stanza (con richiesta di immediata sostituzione della medesima
con altra priva di analoghe situazioni di pericolosità), ovvero potendosi limitare, in rela-
zione alla capacità di discernimento del singolo ragazzo ivi ospitato, ad impartire ade-
guati e comprensibili moniti a non adottare specifiche condotte pericolose (come l'avver-
timento a non impegnare il solaio di copertura – lastrico solare terrazza, facilmente
accessibile nonostante la sua pericolosità)
”.
Quindi:
il personale accompagnatore avrebbe dovuto:
- effettuare una ricognizione di tutte le stanze assegnate ai ragazzi;
- valutare, per ogni stanza, l’insita pericolosità della stessa;
- ricercare soluzioni alternative, se del caso anche terminando prematuramente il
viaggio;
- in ogni caso, impartire moniti preventivi agli alunni (nel caso di specie: non apri-
re la finestra di notte, non scavalcare il parapetto e non inoltrarti sul lastrico
solare).
Quanto sopra prescindendo dal fatto che la struttura alberghiera fosse conosciu-
ta e normalmente frequentata da famiglie con bambini di tenera età.
La riassunzione della causa avanti altra sezione della Corte d’Appello di Trieste
La pronuncia della Corte di Cassazione non aveva affatto esaurito il giudizio,
essendosi la Suprema Corte limitata ad annullare la sentenza di secondo grado,
confermativa della decisione di rigetto del Tribunale. La parte danneggiata ha quin-
di riassunto il procedimento innanzi ad altra sezione della Corte d’Appello di Trieste,
insistendo per l’affermazione della civile responsabilità dell’albergatore e dell’ammi-
nistrazione scolastica, il cui contributo causale doveva ritenersi preponderante ri-
spetto al pur eccepito proprio concorso di colpa.
Il nostro diritto processuale non prevede, salvo casi eccezionali, che il giudice del
rinvio possa esperire una nuova istruttoria. In sostanza, i fatti s’intendono cristalliz-
zati per come sono stati accertati nei precedenti gradi di merito, essendo la Corte
d’Appello tenuta a pronunciare una nuova sentenza che decida il merito attenen-
dosi scrupolosamente ai principi di diritto dichiarati dalla Corte di Cassazione, prin-
cipi che hanno valore vincolante e non possono costituire oggetto di contestazione
tra le parti.
Il contraddittorio era quindi nuovamente esteso nei confronti delle società assi-
curatrici di entrambe le parti convenute.
A questo punto, il collegio disponeva procedersi all’assunzione di una consulenza
tecnica medico legale d’ufficio volta alla quantificazione dei danni alla persona ri-
portati dalla vittima del sinistro.
In questo contesto probatorio “chiuso” il Ministero ha ribadito le proprie difese,
evidenziando, tra le altre cose, come dalle risultanze processuali dei primi gradi di
giudizio emergesse che la giovane conosceva concretamente le condizioni del luo-
Il personale
accompagnatore
avrebbe dovuto:
- effettuare una
ricognizione di tutte
le stanze assegnate
ai ragazzi;
- valutare, per ogni
stanza, l’insita
pericolosità della
stessa;
- ricercare soluzioni
alternative, se del
caso anche
terminando
prematuramente il
viaggio
Il nostro diritto
processuale non
prevede, salvo casi
eccezionali, che il
giudice del rinvio
possa esperire una
nuova istruttoria