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La responsabilità del custode
Il primo principio riguarda la responsabilità del custode della cosa fonte del danno.
Nel caso in esame, il giudice di legittimità si è allineato all’indirizzo di gran lunga do-
minante (omissis) che ritiene la responsabilità ex art. 2051 c.c. di carattere oggettivo,
perché l’infortunato ha il solo onere di dimostrare il nesso causale tra il bene in custodia
e l’evento dannoso. Nella fattispecie la prova è lampante perché è pacifico che la XXX
è caduta dalla cosa e a cagione dei vizi strutturali dell’oggetto, reso evidentemente pe-
ricoloso per l’assenza di qualsiasi parapetto o protezione tra l’orlo della copertura della
copertura delle autorimesse ed il vuoto sottostante, oltre che di una qualsiasi forma di
illuminazione che consentisse di percepire, anche al buio, la presenza del dislivello. La
manifestata attitudine della cosa a recare danno non era in alcun modo segnalata, né
vi era alcuna cautela volta a impedire l’uso anomalo del manufatto, evento facilmente
prevedibile per la facile accessibilità al solaio di copertura da parte del fruitore della
stanza che si affacciava sul medesimo. Accertato il rapporto causale tra la cosa e l’even-
to è onere del custode dare la prova del caso fortuito, individuabile anche nel compor-
tamento della vittima che, però, deve essere connotato non solo dalla volontarietà, ma
anche degli altri due requisiti del caso fortuito: l’imprevedibilità e l’inevitabilità. Sul
punto non vi è alcuna offerta di prova, anzi dalla mera rappresentazione fotografica dei
luoghi può desumersi la prevedibilità dello scavalcamento del parapetto (sottile e basso)
da parte di adolescenti in gita scolastica e la facile evitabilità dell’uso anomalo median-
te la chiusura del balcone con una veranda o con un altro mezzo architettonico. Se
questa cautela fosse stata adottata e la XXX avesse rotto i vetri e la chiusura, in tal caso
si sarebbe potuto parlare di caso fortuito e l’inevitabilità del gesto avventato da parte
dell’utente della stanza
”.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, la Corte d’Appello, in ap-
plicazione del principio enunciato dalla Cassazione al paragrafo 4.5 della Sentenza
remittente ha dichiarato la responsabilità dell’albergatore ai sensi dell’art. 2051 c.c.
nella produzione dell’evento.
La responsabilità del Ministero
Quanto alla posizione del Ministero, la Corte d’Appello ricorda che la responsabi-
lità di questo ha natura contrattuale come ritenuto al paragrafo 5.5. della Sentenza
remittente, “
sicché spetta al debitore della prestazione dimostrare l’adempimento, in
fallanza incombe al creditore dimostrare il nesso causale tra l’inadempimento e il danno.
L’esatto adempimento al dovere di protezione prevede anche l’adozione di misure pre-
ventive idonee a scongiurare gli incidenti, tra i quali rientra l’ispezione delle stanze da
parte dell’insegnante che accompagna gli allievi in albergo. Solo in questo giudizio di
rinvio il debitore allega (ma non può più provare) l’adempimento, assumendo un’accura-
ta ispezione da parte dell’accompagnatore adulto, al quale però non è stato sottoposto
il relativo capitolo di prova quando è stato sentito come teste. In ogni caso, se anche il
docente avesse ispezionato la stanza e l’avesse ritenuta non pericolosa, il giudizio errato
si risolverebbe in un inesatto adempimento, perché il risultato avuto di mira dai contra-
enti (incolumità degli allievi) non poteva essere attinto proprio per l’intrinseca inidonei-
tà della valutazione di sicurezza di un compendio abitativo che consentiva agli occupan-
ti della stanza di passeggiare su un solaio di copertura che poteva essere usato come
terrazza pur non avendone i requisiti di sicurezza. Una forma di adempimento alterna-
tiva e più blanda consisteva nell’allertare gli allievi – occupanti della stanza – della
pericolosità del balcone e dell’area circostante. Neppure questo è stato fatto sicché può
ritenersi accertato l’inadempimento
”.
A questo punto la Corte esamina il nesso causale tra l’inadempimento del Mini-
stero e l’evento:
Dalla mera
rappresentazione
fotografica dei luoghi
può desumersi la
prevedibilità dello
scavalcamento del
parapetto da parte di
adolescenti in gita
scolastica e la facile
evitabilità dell’uso
anomalo mediante la
chiusura del balcone
con una veranda o
con un altro mezzo
architettonico
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