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all’invio del flusso telematico coloro che nel 2014 hanno corrisposto somme o valori
soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi del DPR n. 600/1973:
a) art. 23 “Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente”;
b) art. 24 “Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”;
c) art. 25 “Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi”;
d) art. 25-bis “Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia,
di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari”;
e) art. 25-ter “Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore”;
f) art. 29 “Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato”;
g) ai sensi dell’art. 33, comma 4, DPR n. 42/1988 (ad esempio partecipazioni agli uti-
li spettanti ai promotori e ai soci fondatori di S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l., redditi derivan-
ti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di
processi).
Il nuovo obbligo di invio telematico non sostituisce la presentazione del Mod. 770,
da inviare telematicamente entro il 31 luglio di ciascun anno.
15 aprile (art. 1)
Entro questa data invece, questa è la novità in assoluto per i lavoratori dipenden-
ti e i pensionati, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile la dichiarazione precom-
pilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente mediante:
- servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- sostituto d’imposta munito di delega;
- Centro di Assistenza Fiscale;
- un iscritto all’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale
7 luglio (art. 4)
Entro questa data, sempre dell’anno successivo a quello cui si riferisce, la dichiara-
zione precompilata, che il contribuente avrà scelto se accettare o modificare, deve
essere presentata:
a) al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale,
b) a un CAF o professionista,
c) direttamente all’Agenzia delle Entrate per via telematica.
Al riguardo, quattro sono le specifiche condizioni (art. 5) che si possono verificare:
1) La presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche permette di
evitare il controllo formale dei dati forniti con le certificazioni da parte dei sosti-
tuti d’imposta e sui dati relativi agli oneri indicati e forniti da soggetti terzi. Ma, al
momento, in attesa dell’acquisizione diritta da parte dell’Agenzia delle spese am-
messe in detrazione e/o deduzione, potranno ancora essere effettuati controlli
sulla sussistenza delle condizioni soggettive che diano diritto alle suddette detra-
zioni (tanto per sintetizzare il famoso quadro E, per il quale ogni anno dobbiamo
inviare all’Agenzia scontrini, fatture, ricevute per: spese mediche, tasse scolastiche
e universitarie, interessi passivi sui mutui, ecc.).
2) Nel caso di presentazione direttamente, ovvero tramite il sostituto d'imposta che
presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che inci-
dono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni dei
relativi controlli.
3) Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche,
effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei
confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli
oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fer-
mo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni
soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
4) Se il visto di conformità risulta infedele (art. 6) i soggetti che lo hanno apposto (in-
termediari abilitati…) sono tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’im-
Entro il 15 aprile
l'Agenzia delle
Entrate renderà
disponibile la
dichiarazione
precompilata relativa
ai redditi prodotti
nell'anno precedente