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va è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1 entro un limite di retribu-
zione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione della NASpI, de-
terminato ai sensi all’art. 4 comma 2 (nell’anno 2015 tale importo massimo è di 1.300
euro).
Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di
decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione
della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione
media pensionabile ottenuta neutralizzando tali retribuzioni.
Rimane salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmen-
te neutralizzati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell’appli-
cazione dell’art. 24, comma 2, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Indennità NASpI per soci di cooperative
L’art. 13 del Decreto attuativo della Legge n. 183/2014 (c.d. Jobs Act) che ha disci-
plinato la nuova indennità di disoccupazione NASpI stabilisce anche la misura dell’in-
dennità per le nuove categorie di lavoratori assicurati dal 1 gennaio 2013.
Più precisamente stabilisce che per i soci lavoratori delle cooperative di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e per il personale arti-
stico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015 la misura
della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.
Indennità NASpI e nuovo posto di lavoro dipendente part-time
L’art. 9 del Decreto attuativo prevede che “Il lavoratore titolare di due o più rap-
porti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a
seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della
Legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell’articolo 1 della
Legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conser-
vazione dello stato di disoccupazione (8.000 euro annui), ha diritto, ricorrendo tutti
gli altri requisiti previsti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all’articolo
10, a condizione che comunichi all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione
il reddito annuo previsto”. Quindi percepisce la Naspi ridotta all’80% precedentemen-
te descritta.
QUADRO RIEPILOGATIVO
A partire dal 1° maggio 2015, entrerà in vigore la NASpI (Nuova Assicurazione
Sociale per l'Impiego) che sostituisce, a partire da tale data, le “vecchie” prestazioni
note come ASpI e mini ASpI.
Destinatari
Personale scolastico che, a partire dal 1° maggio 2015, perda il proprio posto di
lavoro per cause non dipendenti dalla sua volontà. Chi si è dimesso o abbia dato
seguito ad una risoluzione consensuale del proprio contratto, non ha diritto alla
NASpI.
Requisiti
Lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che
presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano in stato di disoccupazione;
- possano far valere, nei quattro anni precedenti linizio del periodo di
disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a
prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l'inizio del
periodo di disoccupazione.