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Nella domanda occorre indicare:
- a quale delle due opzioni si intende accedere e, con riferimento ai servizi per l’in-
fanzia, la struttura nella quale è stata effettuata l’iscrizione del figlio;
- il periodo di fruizione del beneficio (specificando il numero dei mesi);
- dichiarare la rinuncia al congedo parentale per i mesi corrispondenti
- di aver presentato la dichiarazione ISEE.
Per richieste multiple, bisognerà presentare una domanda per ogni figlio.
Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre (per ogni anno di sperimenta-
zione).
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda sarà trasmesso all’in-
dirizzo di posta elettronica certificata indicato dalla madre lavoratrice al momento
della presentazione della domanda. Detto provvedimento sarà comunque sempre
consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso alla procedura di presenta-
zione della domanda da parte della madre beneficiaria direttamente o tramite patro-
nato.
Comunicazione al datore di lavoro/scuola
L’INPS provvederà ad avvisare il datore di lavoro interessato circa la proporzionale
riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.
Di massima importanza per le scuole, per le lavoratrici dipendenti di Pubbliche
Amministrazioni, l’Istituto si occuperà di trasmettere direttamente alle rispettive am-
ministrazioni, il numero di mesi di beneficio dalle stesse richiesto in domanda, al fine
di effettuare le necessarie verifiche di compatibilità con il congedo parentale dalle
stesse fruito e per ogni ulteriore opportuno controllo e, si aggiunge, eventuale recu-
pero se il congedo è stato fruito e pagato secondo le regole dettate dal DPR 151/2001
e relativi CCNL.
Rinuncia al beneficio
La rinuncia al beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimen-
to della domanda, esclusivamente in via telematica attraverso la medesima procedu-
ra utilizzata per l’acquisizione della domanda.
In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher
non ancora fruiti potranno essere restituiti alla sede INPS presso la quale sono stati
ritirati, che provvederà al loro annullamento.
La restituzione dei voucher vale come manifestazione implicita di volontà di non
voler fruire del beneficio per il numero di mesi corrispondenti all’importo dei voucher
riconsegnati.
L’Istituto, ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale spettante alla la-
voratrice, provvede a comunicare al datore di lavoro (tramite PEC), l’avvenuta rinuncia
al beneficio da parte della stessa, indicando altresì i mesi per i quali la rinuncia è
stata esercitata.
Monitoraggi e controlli
L’Istituto nei limiti della copertura finanziaria indicata nel Decreto Ministeriale del
28 ottobre 2014 provvederà a tenere aperta la procedura di presentazione delle do-
mande fino al 31 dicembre 2015.
In conformità con quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale del 28 ottobre
2014, in relazione all’andamento delle domande e alle disponibilità residue, il Mini-
stero del Lavoro, delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, con successivo Decreto Direttoriale, potrà indicare un valore massimo
dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appar-
tenenza (ISEE) dell’anno di riferimento per accedere al beneficio, ovvero, anche in via
concomitante, potrà rideterminare la misura del beneficio.
Al raggiungimento del limite di spesa di cui all’art. 7 del sopra menzionato Decre-
to, l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.
Per l’accesso al
beneficio, le madri
lavoratrici interessate
devono presentare
domanda tramite i
canali telematici
dell’INPS oppure
mediante patronato
L’Istituto si occuperà
di trasmettere
direttamente alle
rispettive
amministrazioni, il
numero di mesi di
beneficio dalle stesse
richiesto in domanda,
al fine di effettuare
le necessarie verifiche
di compatibilità con il
congedo parentale
dalle stesse fruito e
per ogni ulteriore
opportuno controllo
La restituzione dei
voucher vale come
manifestazione
implicita di volontà di
non voler fruire del
beneficio per il
numero di mesi
corrispondenti
all’importo dei
voucher riconsegnati
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