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In Primo Piano
al 31 marzo 2015, con la conseguenza che l’intera procedura a questo punto subirà uno
slittamento, con possibili riflessi circa la possibilità che possano essere rispettati i termini
per l’immissione nei ruoli regionali dei futuri nuovi Dirigenti.
Le nuove regole: la fase concorsuale
Una riflessione accurata sui tempi di svolgimento del corso-concorso, che a questo
punto diventano un elemento determinante, esige che vengano richiamati alla mente i
termini e le fasi nelle quali la nuova procedura selettiva si articola. Considerando che le
modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di
valutazione dei candidati ammessi al corso sono definite con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ri-
cerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione e
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e che l’emanazione del DPCM non avverrà
prima della prossima primavera, è possibile soltanto ragionare per ipotesi induttive e fare
riferimento alle anticipazioni fornite in sede di informativa sindacale.
Al corso-concorso possono essere ammessi candidati (con un’anzianità di servizio di
cinque anni) in numero superiore a quello dei posti autorizzati, secondo una percentuale
massima del venti per cento. Questo richiede l’attivazione di una prova preselettiva, che
comunque si svolgerà solo se necessaria, cioè solo nel caso in cui il numero degli aspi-
ranti dovesse superare il triplo dei posti messi a concorso. Si tratterà di un test a risposta
chiusa e sarà superato da un numero di aspiranti non superiore a tre volte quello dei
posti messi a concorso. Il punteggio riportato nel test non sarà utile ai fini del prosieguo
della procedura.
Le prove concorsuali vere e proprie consisteranno in due prove scritte: la prima in for-
ma di saggio, l’altra di soluzione di casi strutturati. Ad ogni prova potranno essere asse-
gnati fino a 100 punti ed il punteggio minimo che garantisce il superamento è stabilito
in 70/100 per ciascuna prova. Chi supera entrambe le prove scritte è ammesso a soste-
nere un colloquio, la cui valutazione sarà anch’essa graduata in centesimi.
Coloro che avranno superato le tre prove potranno far valere i titoli. Per tale fase sa-
ranno disponibili soltanto venti punti, di cui metà per i titoli culturali e metà per quelli di
servizio.
La fase “corsuale”
L’insieme dei punteggi conseguiti nelle due prove scritte e nel colloquio, più il punteg-
gio dei titoli, concorrerà a definire la graduatoria. Sarà ammesso al corso di formazione
presso la SNA un numero di candidati corrispondente ai posti messi a concorso, maggio-
rato del 20%.
Il corso avrà la durata di quattro mesi e sarà organizzato, come previsto già dal D.L. n.
104 del 12 settembre 2013, in modo da rendere compatibile l’impegno formativo con gli
obblighi di servizio. Il modello è quello universitario, la frequenza dei corsi sarà seguita
dai relativi esami. Una volta che il corsista avrà cumulato un certo numero di crediti for-
mativi potrà essere ammesso ad una verifica intermedia, consistente in una prova scritta.
Coloro che la superano avranno accesso ad un tirocinio di due mesi presso una scuola, al
termine del quale riceveranno una valutazione da parte del Dirigente tutor.
Terminato il tirocinio, il candidato dovrà affrontare un colloquio finale. A questo punto
si procederà a pubblicare la graduatoria definitiva, che sarà formata unicamente con i
punteggi riportati durante la fase “corsuale” e cioè dalla sola sommatoria delle valutazio-
ni conseguite nella fase intermedia del corso, al termine del tirocinio presso una scuola,
e in sede di colloquio finale. È del tutto evidente che siamo in presenza di una procedura
particolarmente impegnativa, che appare per altro appesantita da eccessivi passaggi se-
lettivi. Questo da un lato dovrebbe dare garanzie circa la serietà della procedura stessa,
e da questo punto di vista il prestigio della SNA non dà adito a dubbi. Va però tenuto
presente che ogni passaggio selettivo espone la procedura concorsuale al rischio di con-
Al corso-concorso
possono essere
ammessi candidati in
numero superiore a
quello dei posti
autorizzati, secondo
una percentuale
massima del venti per
cento
Le prove concorsuali
vere e proprie
consisteranno in due
prove scritte: la prima
in forma di saggio,
l’altra di soluzione di
casi strutturati. Ad
ogni prova potranno
essere assegnati fino a
100 punti ed il
punteggio minimo che
garantisce il
superamento è
stabilito in 70/100 per
ciascuna prova