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In Primo Piano
DPCM 13 novembre 2014: pubblicate in GU n. 8
del 12/1/2015 le regole tecniche sui documenti informatici
Marco Santini - Dirigente Nazionale ANQUAP
Nel presente contributo andremo ad affrontare e approfondire le principali mo-
dalità e le regole tecniche di formazione del documento informatico emanate nel
Decreto del 13 novembre 2014.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 novembre 2014 vengono emanate le tanto attese regole tecniche in materia di:
- formazione
- trasmissione
- copia
- duplicazione
- riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici
- nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle Pubbliche Am-
ministrazioni,
ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice
dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 2005.
Dopo l’emanazione del CAD (2005) il 3 dicembre 2013 erano stati emanati due impor-
tanti DPCM:
- quello sulle regole tecniche del protocollo informatico (GU n. 59 del 12/3/2014 - Sup-
pl. Ordinario n. 20),
- quello sulle regole tecniche in materia di sistema di conservazione (GU n. 59 del
12/3/2014 - Suppl. Ordinario n. 20),
- L’AGID ha poi reso noto l’elenco dei conservatori attivi (aggiornato al 29/12/2014).
Il DPCM 13 novembre 2014 chiude il cerchio degli argomenti correlati alla demateria-
lizzazione e digitalizzazione dei servizi amministrativi.
Diciamo subito che le scuole, quelle che non lo hanno già fatto, dovranno dotarsi di un
sistema di protocollo informatico rispondente ai requisiti fissati con il DPCM 03/12/2013.
Oltre al protocollo informatico sarà necessario concludere un accordo con uno dei sog-
getti presente nell’elenco dei conservatori attivi pubblicato dall’AGID per trasferire i do-
cumenti amministrativi digitali dal proprio archivio digitale all’ente che ne garantirà la
conservazione.
Come si forma un documento informatico
Le principali modalità di formazione del documento informatico vengono descritte
nell’art. 3 e sono:
a) redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti software;
b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico,
acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento ana-
logico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informa-
tici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponi-
bili all'utente;
d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o regi-
strazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti intero-
peranti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
Immodificabilità e integrità del documento informatico
Una volta formato con una delle modalità sopra descritte, va garantita l’immodificabi-
lità del documento informatico in modo che forma e contenuto non siano alterabili du-
Le scuole dovranno
dotarsi di un sistema
di protocollo
informatico
rispondente ai requisiti
fissati con il DPCM
03/12/2013
Va garantita
l’immodificabilità del
documento informatico
in modo che forma e
contenuto non siano
alterabili durante le
fasi di tenuta e
accesso e ne sia
garantita la staticità
nella fase di
conservazione