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Tabbella delle differenze tra ASpI, Mini ASpI e NASpI
ASpI
Mini ASpI
NASpI
Beneficiari
lavoratori subordinati
che abbiano perduto
involontariamente
l’occupazione, apprendisti,
soci lavoratori di cooperative
con rapporto di lavoro
subordinato; personale
artistico con rapporto
di lavoro subordinato,
dipendenti a tempo
determinato delle PA
lavoratori subordinati,
apprendisti, soci
lavoratori di cooperative
con rapporto di lavoro
subordinato; personale
artistico con rapporto
di lavoro subordinato,
dipendenti a tempo
determinato delle PA;
lavoratori a tempo
determinato della scuola
lavoratori dipendenti
Esclusi
dipendenti a tempo
indeterminato delle PA;
operai agricoli a tempo
determinato e indeterminato;
lavoratori extracomunitari
con permesso di soggiorno
per lavoro stagionale
dipendenti a tempo
indeterminato delle
PA; operai agricoli a
tempo determinato e
indeterminato; lavoratori
extracomunitari con
permesso di soggiorno
per lavoro stagionale
lavoratori
dipendenti a tempo
indeterminato delle
PA e operai agricoli a
tempo determinato o
indeterminato
Requisiti
stato di disoccupazione
involontario, due anni di
assicurazione presso l’INPS,
almeno un anno di contributi
versati nei due che precedono
il fatto che ha causato la
perdita di lavoro
disoccupazione
involontaria, 13 settimane
di contributi da attività
lavorativa nei 12 mesi
precedenti l’inizio del
periodo di disoccupazione
13 settimane di
contribuzione negli
ultimi 4 anni, 18 giorni
di lavoro nell’anno
precedente all’inizio
della disoccupazione,
dimissioni per giusta
causa, risoluzione
consensuale del
rapporto di lavoro
Durata
14 mesi per gli over 55, 12
mesi tra i 50 e i 55, 8 mesi
under 55
indennità mensile
corrisposta per un
numero di settimane pari
alla metà delle settimane
di contribuzione
presenti nei dodici mesi
precedenti la data di
cessazione del rapporto
di lavoro
corrisposta
mensilmente per un
numero di settimane
pari alla metà
delle settimane di
contribuzione degli
ultimi 4 anni; dal 2017
la durata massima
sarà di 78 settimane
Calcolo e misura
L’art. 4 del Decreto attuativo disciplina il calcolo e la misura della nuova indennità
di disoccupazione, ex ASpI e ora chiamata NASpI, che ricordiamo sarà in vigore da
maggio 2015.
Per definire l’ammontare dell’indennità di disoccupazione che ha preso il posto del-
la vecchia ASpI, introdotta con la Legge Fornero del luglio 2012, bisogna rapportarsi
alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, com-
prensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive,
divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di
1.195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’an-
no precedente, l’indennità mensile è pari al 75% della retribuzione.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore a 1.195,00 euro mensili l’inden-