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Contributi
utili al calcolo
del requisito
Base di
calcolo e
durata della
prestazione
La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli
ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non
continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di
contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33:
-
se nel 2015 lab
retribuzione mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro
, importo
rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa
nell’anno precedente, la
NASpI è pari al 75% della retribuzione
;
-
se la retribuzione è
superiore a 1.195 euro mensili
, la NASpI sarà pari al
75%
+ il 25%
del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
Ad ogni modo, la NASpI non può superare l’importo massimo di 1.300 euro
mensili nel 2015 (importo rivalutato annualmente sulla base della variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell’anno precedente).
La NASpI non avrà durata prefissata.
Spetterà, infatti, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di
contribuzione accreditate al lavoratore negli ultimi quattro anni. Quindi può
durare sino ad un massimo di 2 anni. Dal 1° gennaio 2017 non potrà mai
eccedere le 78 settimane (18 mesi).
Ai fini della durata, non sono considerati i periodi contributivi che hanno già
garantito l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
L’indennità viene ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese dal
primo giorno del quarto mese di fruizione:
-
per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016, questa
riduzione si applica sempre dal primo giorno del quarto mese di fruizione;
-
per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017, la durata di
NASpI è limitata a un massimo di 78 settimane.
Presentazione
della
domanda e
decorrenza
della
prestazione
La domanda va presentata esclusivamente per via telematica entro , entro il
termine di decadenza pari a
68 giorni
dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La NASpI sarà erogata a partire dal giorno successivo alla data di presentazione
della domanda e, comunque, non prima dell’ottavo giorno successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di nuova occupazione con contratto temporaneo inferiore, o pari, a
6 mesi, la NASpI viene sospesa e riprende d’ufficio al termine del contratto
stesso per essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento della
sospensione. Ad esempio, se un supplente temporaneo chiede la NASpI il 1°
febbraio e ottiene un nuovo incarico a partire dal primo aprile fino al primo
maggio, prenderà 2 mesi di indennità (febbraio-marzo), ad aprile verrà pagato
dalla scuola di servizio e da maggio riparte la NASpI d’ufficio .
Decadenza
dell’indennità
Si decade dall’ASpI allorquando si stipuli un contratto di durata superiore
a 6 mesi, se si inizia un’attività autonoma di carattere non saltuario o se si
acquisisce il diritto a pensione.
A pena di decadenza, la Naspi è condizionata:
- alla permanenza dello stato di disoccupazione;
- alla partecipazione costante e regolare alle iniziative di attivazione
lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai
servizi competenti.
La NASpI inoltre decade nei casi seguenti:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alla
comunicazione all’INPS;
- inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla
comunicazione all’INPS;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il
lavoratore non opti per la NASpI.