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Il tragico infortunio occorso durante il viaggio d’istruzione
a Firenze: note a margine della Sentenza n. 21/2015 della
Corte d’Appello di Trieste
(giudizio di rinvio a seguito della Sentenza 8 febbraio 2012 n. 1769 della Corte
di Cassazione)
Lorenzo Capaldo - Avvocato dello Stato
Gran parte degli operatori scolastici ricorda certamente la Sentenza n. 1769 del
2012 con la quale la Corte di Cassazione ha rivisitato il contenuto e l’estensione
dell’obbligo di sorveglianza che incombe sull’Amministrazione Scolastica e sui
suoi operatori con specifico riferimento ai viaggi d‘istruzione (impropriamente
qualificati gite scolastiche).
Dopo un travagliato iter processuale, la causa è stata decisa in sede di rinvio
dalla Corte d’Appello di Trieste. Per una migliore intelligenza della delicata que-
stione, vale la pena di ripercorrere, per sommi capi, l’annosa controversia.
L’originaria domanda risarcitoria era stata proposta nei confronti del Ministero
dell’Istruzione, dell’istituto scolastico nonché nei confronti della società proprietaria
dell’albergo in relazione a una tragica vicenda che aveva visto una ragazza, all’epoca
sedicenne, precipitare da una terrazza dell’albergo medesimo nel cuore della notte,
mentre cioè si supponeva stesse dormendo.
Dalla caduta la studentessa aveva riportato lesioni gravissime, di talché, prima del
giudizio civile, l’autorità giudiziaria aveva aperto un procedimento penale volto ad
acclarare le responsabilità dell’accaduto.
Dagli accertamenti compiuti dall’Arma dei Carabinieri era emerso che la ragazza,
dopo aver consumato la cena, aveva dichiarato di volersi ritirare per dormire; succes-
sivamente, apriva la finestra della stanza, ne scavalcava il parapetto, per appartarsi
con altro studente presso il lastrico solare, con il quale consumava delle sostanze
oppiacee. Costui si allontanava lasciando la ragazza da sola che, forse per un improv-
viso impulso suicida, forse per disattenzione, forse perché non lucida cadeva nel
vuoto. Il procedimento penale si concludeva con l’archiviazione, non essendo emerse
responsabilità penalmente rilevanti a carico di alcuno.
L’interessata, nel frattempo divenuta maggiorenne, instaurava il giudizio civile, la-
mentando sostanzialmente:
a) la violazione dell’obbligo di vigilanza da parte dei docenti accompagnatori;
b) la non conformità dei locali dell’albergo ai regolamenti edilizi e di sicurezza.
Il Tribunale di Trieste, con Sentenza 14 marzo 2005, n. 396, respingeva la domanda
osservando che “
non può ritenersi che l’obbligo di sorveglianza possa/debba spingersi
fino a una penetrante perquisizione personale di tutti gli alunni sedicenni partecipanti alla
gita (e in ogni momento di questa) in modo da poter rilevare l’eventuale possesso di so-
stanze stupefacenti e provvedere al loro immediato sequestro; né può richiedersi al sor-
vegliante responsabile l’obbligo di vigilare anche sulla continuità del sonno degli allievi
che, maggiori di anni sedici, dichiarino di volersi ritirare nella propria stanza per riposare
”.
Sempre secondo il Tribunale, doveva ritenersi irrilevante la ricostruzione dell'esat-
ta altezza del parapetto, dovendo imputarsi all’esclusiva responsabilità dell’infortuna-
ta l’aver volontariamente scavalcato dopo l'accesso ad un lastrico solare non destina-
L’interessata, divenuta
maggiorenne,
instaurava il giudizio
civile, lamentando
sostanzialmente:
la violazione
dell’obbligo di
vigilanza da parte dei
docenti
accompagnatori, la
non conformità dei
locali dell’albergo ai
regolamenti edilizi e
di sicurezza
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