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Il nesso causale tra l’inadempimento e il danno va saggiato alla luce della prova
contro fattuale che risulta favorevole alla creditrice della prestazione. Infatti, se la stan-
za fosse stata rifiutata o la finestra sigillata in qualche modo, la XXX non avrebbe
avuto accesso all’area esterna fattore del danno; del pari se l’allieva fosse stata adegua-
tamente ammonita, nel caso di scarsa collaborazione dell’albergatore, il comportamento
deliberatamente oppositivo della creditrice avrebbe interrotto il nesso causale tra la
condotta inadempiente e l’evento dannoso. Va quindi affermata alla luce del principio di
diritto consegnato dal giudice remittente la responsabilità contrattuale dell’appellato
Ministero
”.
La corresponsabilità della vittima
Come più volte richiesto dall’amministrazione e deciso dalla Suprema Corte, il
collegio deve quindi affrontare il contributo causale dato alla produzione dell’even-
to dalla stessa infortunata.
La condotta della ragazza è “
connotata da gravi aspetti di imprudenza. Perché si è
avventurata al buio verso l’esterno della terrazza pur avendo avuto modo, alla luce so-
lare, di percepire direttamente l’assenza totale di protezioni sull’orlo del solaio e le insi-
die del manto bituminoso del piano di calpestio (canaletta). L’affermata circostanza si
desume dalle fotografie, nelle quali è effigiata anche la vittima, scattate proprio in
prossimità del balcone,alla luce solare, dalle quali è possibile inferire le condizioni par-
ticolarmente pericolose del terrazzo pienamente percettibili da XXX. La sua colpevole
condotta ha contribuito – con forza causale determinante – alla produzione del danno
che poteva essere evitato se XXX avesse adempiuto alle elementari regole di auto pro-
tezione che le imponevano di non inoltrarsi nell’oscurità, ma di rimanere nei pressi del
sicuro punto di riferimento rappresentato dal balconcino illuminato dalla luce provenien-
te dalla stanza
”.
Accertato il concreto apporto causale dell’infortunata alla causazione del sinistro,
non resta che ripartire in capo a ciascuno dei soggetti coinvolti la quota parte di
corresponsabilità.
L’apporto causale della vittima non è assente o minimale come sostenuto dall’appel-
lante in riassunzione, ma assume preponderante efficacia causale rispetto alla cosa e
all’inadempimento del personale scolastico perché quei fattori causali da soli favorirono
l’evento, ma non avrebbero mai potuto produrlo se la danneggiata non avesse – a sua
volta – dato l’innesco causale con la propria imprudenza. S’impone quindi una valuta-
zione della percentuale di concorso di colpa di XXX pari al cinquanta per cento dell’in-
tero.
Il quaranta per cento va attribuito al custode che ha messo a disposizione di adole-
scenti un ambiente oggettivamente pericoloso per la sua facile accessibilità all’insidioso
solaio. Il residuo dieci per cento va attribuito all’inadempimento del Ministero, la cui
omissione ha avuto un peso non decisivo, ma il richiamo dell’insegnante avrebbe potu-
to dissuadere l’allieva dall’adottare un comportamento (uscire sulla terrazza) espressa-
mente vietato con minaccia di controlli telefonici (con l’apparecchio della stanza) e
sanzioni disciplinari in caso di inottemperanza
”.
Prime considerazioni sulla responsabilità dell’Amministrazione Scolastica
Come si è detto, la decisione dei giudici giuliani è stata guidata dai gravosi prin-
cipi di diritto delineati dalla Cassazione. In particolare, efficacia vincolante e indi-
scutibile doveva essere riconosciuta alla statuizione con la quale la Suprema Corte
aveva delineato il contenuto della prestazione di vigilanza esigibile da parte del
docente accompagnatore, tenuto a ispezionare preventivamente le camere della
struttura, a chiedere la rimozione della situazione di pericolo o quantomeno a am-
monire i fruitori della stanza ad astenersi dalla condotta individuata come perico-
losa (l’apertura della finestra e il passeggiare al buio nel terrazzino). Sotto questo
Se l’allieva fosse
stata adeguatamente
ammonita, nel caso
di scarsa
collaborazione
dell’albergatore, il
comportamento
deliberatamente
oppositivo della
creditrice avrebbe
interrotto il nesso
causale tra la
condotta
inadempiente e
l’evento dannoso
L’apporto causale
della vittima non è
assente o minimale
come sostenuto
dall’appellante in
riassunzione, ma
assume
preponderante
efficacia causale
rispetto alla cosa e
all’inadempimento
del personale
scolastico perché quei
fattori causali da soli
favorirono l’evento,
ma non avrebbero
mai potuto produrlo
se la danneggiata
non avesse dato
l’innesco causale con
la propria
imprudenza
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