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Sportello Normativo/Giuridico
A tal proposito, la Suprema Corte ha sottolineato che "la valutazione delle circo-
stanze di fatto della interruzione non necessitata è compito del giudice di merito il
quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in propor-
zione alla durata del viaggio, in quanto la interruzione non necessitata non può es-
sere di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dell'infor-
tunio in itinere, o delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni
della giurisprudenza nazionale o, ove mancante e quale criterio meramente sussidia-
rio, anche di quella dei Paesi comunitari" (Cfr. Cass. 15973/2007).
Ambito di applicazione dei nuovi principi
Tutto ciò premesso, in considerazione del suesposto criterio interpretativo nonché
dell'orientamento univoco della Suprema Corte sulla necessità di valutare le esigen-
ze familiari addotte dal lavoratore, al fine di riconoscere l'indennizzabilità dell'infor-
tunio in itinere, l'INAIL ha affermato che l'infortunio occorso al lavoratore nel tragit-
to casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa
verifica della necessarietà dell'uso del mezzo privato, potrà essere ammesso alla tu-
tela assicurativa nei limiti sotto indicati.
Tale riconoscimento è, infatti, subordinato alla verifica delle modalità e delle circo-
stanze del singolo caso (come ad es. l'età del figlio, la lunghezza della deviazione, il
tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l'obbligo fami-
liare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un
collegamento finalistico e "necessitato" tra il percorso effettuato e il soddisfacimento
delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente san-
zionata.
Le nuove disposizioni si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istrutto-
ria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o,
comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
Forniamo il seguente schema di sintesi:
Infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato
per accompagnare il proprio figlio a scuola
Presupposti per la tutela assicurativa
- verifica preliminare della necessarietà dell'uso del mezzo privato
- verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l'età del
figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni
alternative per assolvere l'obbligo familiare di assistenza del figlio)
Ambito temporale di applicazione
- le nuove disposizioni si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria
e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, co-
munque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
I recenti chiarimenti della Cassazione sugli infortuni in itinere
Per completezza di argomento riportiamo i recenti chiarimenti affermati dalla Su-
prema Corte in merito ai presupposti per l'indennizzo degli infortuni in itinere.
Con la Sentenza n. 22154 del 20 ottobre 2014 è stato affermato che in tema di
infortunio in itinere, occorre, per il verificarsi dell'estensione della copertura assicura-
tiva, che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un'esigenza funzionale
alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all'attività di locomozio-
ne, posto che il suddetto infortunio merita tutela nei limiti in cui l'assicurato non
abbia aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extra-
lavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo
così il collegamento che giustificava la copertura assicurativa.
Le nuove disposizioni
si applicano ai casi
futuri nonché alle
fattispecie in
istruttoria e a quelle
per le quali sono in
atto controversie
amministrative o
giudiziarie o non
prescritte o decise
con sentenza passata
in giudicato
in tema di infortunio
in itinere, occorre, per
il verificarsi
dell'estensione della
copertura
assicurativa, che il
comportamento del
lavoratore sia
giustificato da
un'esigenza
funzionale alla
prestazione lavorativa
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