59
Sportello Dematerializzazione
Grazie al coordinamento digitale delle informazioni oggetto di obbligo di pubblicazio-
ne introdotto dal Decreto Trasparenza (art. 1, c. 3), attualmente – si veda il prezioso
allegato al decreto recante la
Struttura delle informazioni sui siti istituzionali
(oltre all’all.
1 della del. CIVIT n. 50/2013) – tutte le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a segui-
re un
metodo
unitario di collocazione delle informazioni nei propri siti istituzionali: si
tratta di un presidio fondamentale della effettiva accessibilità da parte del cittadino e
delle imprese, non solo alle informazioni della singola amministrazione, ma alle informa-
zioni pubbliche in genere, poiché una volta appresa la modalità di indagine sulle infor-
mazioni oggetto di obbligo di pubblicazione da parte della singola amministrazione, il
cittadino potrà replicarla – a regime – nei confronti di ogni sito istituzionale di Ammi-
nistrazione Pubblica (cfr.
).
Si può osservare, pertanto, che se l’edificio fisico in cui l’Amministrazione Pubblica ha
sede o si articola può variare notevolmente fra una PA e l’altra, il flusso di informazioni
che la singola amministrazione è tenuta a produrre ai fini della pubblicazione tende ad
essere identico, ed identicamente collocato, nel sito istituzionale.
È in questa prospettiva che vanno osservati i singoli obblighi di pubblicazione, a par-
tire da quelli concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale (art.
12): il sito istituzionale della singola Pubblica Amministrazione deve contenere i riferi-
menti normativi, con i relativi link, alle norme di legge statale pubblicate nella banca
dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività (mentre per
le norme regionali è sufficiente la pubblicazione degli estremi degli atti e dei testi uffi-
ciali aggiornati), oltre alle direttive, circolari, programmi e istruzioni emanati dall’ammi-
nistrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli
obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuri-
diche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi
i codici di condotta.
Il decreto suddivide gli obblighi di pubblicazione in quattro categorie.
In primo luogo, introduce una vasta serie di obblighi concernenti l’organizzazione e
l’attività delle Pubbliche Amministrazioni (capo I).
Sotto il profilo strettamente organizzativo, l’art. 13 specifica che le amministrazioni
sono tenute a pubblicare i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministra-
zione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze (cfr. artt. 14 e 15) ed i dati
concernenti l’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun
ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei
singoli uffici (a questi dati sono collegate le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17). Inoltre,
le amministrazioni sono tenute a pubblicare l’illustrazione in forma semplificata dell’or-
ganizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazio-
ni grafiche, oltre all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettro-
nica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino
possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Accanto a queste informazioni, trovano posto gli obblighi di pubblicazione inerenti il
pubblico dipendente, quali quelli concernenti gli incarichi conferiti (art. 18) e, più in ge-
nerale, gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance
e alla distribuzione dei premi al personale (art. 20), gli obblighi di pubblicazione concer-
nenti i dati sulla contrattazione collettiva, anche integrativa (art. 21) e dei bandi di con-
corso per il reclutamento di personale (art. 19).
Per quanto concerne l’attività amministrativa, vanno pubblicati gli elenchi dei provve-
dimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai Dirigenti (art. 23). Per ciascuno di
essi deve essere pubblicata una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di
formazione del documento che contiene l’atto, recante il contenuto, l’oggetto, la even-
tuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
relativo al procedimento.
Grazie al
coordinamento
digitale delle
informazioni oggetto
di obbligo di
pubblicazione
introdotto dal
Decreto Trasparenza
attualmente tutte le
Amministrazioni
Pubbliche sono
tenute a seguire un
metodo unitario di
collocazione delle
informazioni nei
propri siti istituzionali
L’art. 13 specifica che
le amministrazioni
sono tenute a
pubblicare i dati
relativi agli organi di
indirizzo politico e di
amministrazione e
gestione, con
l’indicazione delle
rispettive competenze
ed i dati concernenti
l’articolazione degli
uffici, le competenze
e le risorse a
disposizione di
ciascun ufficio, anche
di livello dirigenziale
non generale, i nomi
dei dirigenti
responsabili dei
singoli uffici
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68