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I Casi e I Pareri
IL QUESITO DEL MESE
Un docente segnala un danno (do-
vuto ad un urto?) ad un PC conse-
gnatogli in comodato d’uso dalla
scuola: chi paga la riparazione? Il
comodatario o il comodante?
Il caso
Siamo un IIS.
Abbiamo adottato il registro
elettronico e consegnato in
comodato d’uso un pc porta-
tile ad ogni docente.
Dopo tre mesi un docente segnala
una rottura (relativa al video), che a
detta della ditta che li ripara non
appare dovuta all’uso ma probabil-
mente ad un colpo o qualcosa di
simile.
Il costo della riparazione equivale in
pratica al valore attuale della mac-
china.
Chi paga? Il comodatario o il como-
dante?
Il parere dell’esperto
Si dà per scontato che,
oltre che sottoscrivere per
attestare la ricevuta del pc
portatile, il docente abbia
anche sottoscritto il con-
tratto per la concessione in comoda-
to dello stesso. Attraverso il testo
contrattuale, il docente ha assunto
contrattualmente infatti due specifi-
che obbligazioni, quella di custodire
e quella di conservare il bene e di
eseguire entrambe con la diligenza
del buon padre di famiglia, secondo
la disciplina dell’art. 1804 cc.
La custodia e la conservazione del-
la cosa, in quanto stabilite anche
nell'interesse del comodatario di
poter usare la cosa, sono da ritener-
si obbligazioni accessorie a quella
di restituire, quale effetto naturale
del contratto. Si tratta quindi di
prestazioni, e non di attività mera-
mente preparatorie dell'obbligazione
di restituzione, rilevanti giuridica-
mente, in via autonoma; il legisla-
tore, infatti, riconosce al comodante
un diritto tutelabile in modo indi-
pendente da quello alla restituzione,
tanto che lo tutela con l'azione
specifica prevista al 3° co dell’art.
1804 cc, che dispone: “Se il como-
datario non adempie gli obblighi
suddetti, il comodante può chiedere
l'immediata restituzione della cosa,
oltre al risarcimento del danno”
(Fragali, Del comodato, in Comm.
Scialoja, Branca, sub artt. 1754-1812,
Bologna-Roma, 1966, 277).
La diligenza è criterio per valutare
la conformità del comportamento del
debitore a quello dovuto, e quindi si
presenta come un tipico criterio di
responsabilità (Rodotà, Diligenza, in
ED, XII, Milano, 1964, 542). Nella
fattispecie in oggetto la norma ri-
chiede al comodatario la diligenza
del buon padre di famiglia: ciò in
ragione del fatto che egli deve tute-
lare un interesse altrui. Al comoda-
tario quindi non sarà richiesta un'at-
tenzione semplicemente di livello
medio, ma almeno buona o notevo-
le (Rodotà, 546; Giorgianni, L'inadem-
pimento, Milano, 1975, 333). Nell'uso
della cosa (Fragali, 282), il comoda-
tario sarà invece tenuto alla diligen-
za ordinaria, rispondendo dei dete-
rioramenti prodotti dall'uso solo se
vi sia stata colpa.
Sulla base di queste premesse, dando
per scontato che un contratto tra la
scuola e il docente sussista, la prete-
sa della scuola di vedersi rimborsati
i costi della riparazione del pc o, se
più conveniente, dell’acquisto di uno
nuovo sarà tanto più tutelata quanto
la ipotesi della responsabilità per la
custodia sia stata regolamentata.
La previsione ad es. di una clausola
del seguente tenore (suggerita in
altre risposte a quesiti) tutela appie-
no l’Istituzione Scolastica, dando ad
essa lo strumento per pretendere dal
docente il rimborso di quanto paga-
to: “Il docente si obbliga a custodire
ed a conservare il bene innanzi in-
dicato con la diligenza del buon
padre di famiglia (art. 1804 cc), as-
sumendo la responsabilità per even-
tuali rotture o deterioramenti che il
bene dovesse subire o per la sua
sparizione, sottrazione o furto. In
caso di rottura o deterioramento, il
docente si obbliga a rimborsare alla
istituzione scolastica il costo della
riparazione del bene. In caso di spa-
rizione, sottrazione o furto, il docen-
te si obbliga a rimborsare alla Isti-
tuzione Scolastica una somma pari
a
. Il docente è direttamente
ed esclusivamente responsabile ver-
so l’Istituzione Scolastica per danni
derivanti a sé o a terzi da ogni uso
non consentito o trascuratezza nell'u-
so del bene. La violazione dei divie-
ti di cui sopra comporterà la risolu-
zione ipso jure del presente contrat-
to e l’obbligo del docente di ricon-
segnare il bene, oltre al risarcimen-
to del danno”.
In assenza di una clausola del tipo,
potrebbe opporre l’assenza di colpa
nella custodia.
Poiché comunque, in ambo le ipote-
si (specifica previsione contrattuale
o meno), si tratta di responsabilità
contrattuale (ciò che differisce è la
minore o maggiore “ facilità” nella
gestione della responsabilità di cu-
stodia), si suggerisce di richiedere
formalmente al docente il rimborso
di quanto pagato per la rimessa in
pristino del pc o per l’acquisto di uno
nuovo. Ove il docente non provve-
desse spontaneamente, sarebbe ne-
cessario interessare l’Avvocatura del-
lo Stato per il recupero coattivo del
credito. Ovviamente tra la prima
bonaria richiesta e la richiesta di
azione giurisdizionale, sarà utile una
richiesta stragiudiziale dai toni più
decisi in cui si preannunci l’azione
giurisdizionale con connesso aggravio
di costi.
I CASI E I PARERI
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