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Sportello Dematerializzazione
Tutto quanto forma oggetto di obbligo di pubblicazione è «pubblico»: ciò significa che
chiunque ha diritto di conoscerne, di fruirne gratuitamente, di utilizzarlo e riutilizzarlo
(art. 3).
A tal riguardo, il «Decreto Trasparenza» disciplina l’istituto dell’accesso civico, in base
al quale si garantisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni, i
dati oggetto di obbligo di pubblicazione, laddove questa sia stata omessa (art. 5). Va
sottolineato che la richiesta di accesso civico, che va presentata al responsabile della
trasparenza della amministrazione obbligata alla pubblicazione, è slegata da qualsiasi
forma di legittimazione o onere di motivazione del richiedente, a differenza di quanto
previsto per l’esercizio del diritto di accesso (disciplinato dalla L. n. 241/90).
Il decreto introduce una serie di disposizioni specifiche concernenti le modalità di
pubblicazione, che ovviamente rappresentano altrettante norme sostanziali volte a ga-
rantire, in concreto, la piena accessibilità alle informazioni soggette ad obbligo di pub-
blicazione (artt. 6-9).
In primo luogo, nella home page dei siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni
deve risultare immediatamente visibile il «contenitore» della trasparenza, ovvero una
apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono presen-
ti i documenti oggetto di obbligo di pubblicazione.
Tali contenuti debbono essere mantenuti aperti alle ricerche svolte attraverso motori
di ricerca (art. 9, c. 1), vanno pubblicati tempestivamente e, di norma, restano pubblicati
per un periodo di 5 anni o finché producono effetti (art. 8, c. 3), dopodiché sono trasfe-
riti nelle sezioni archivio dei siti istituzionali (artt. 8 e 9): deve essere garantita la quali-
tà delle informazioni pubblicate e, cioè, «l’integrità, il costante aggiornamento, la com-
pletezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità,
la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’ammi-
nistrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità» (art. 6). Proprio al
profilo della riutilizzabilità e, più in generale alla garanzia del cd.
open data
, è dedicato
l’art. 7 del Decreto, in forza del quale i documenti vanno pubblicati in formato di tipo
aperto
(2)
e sono riutilizzabili: il regime della trasparenza amministrativa comporta che non
solo i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni devono essere pubblicati in for-
mati tali da poter essere accessibili da chiunque senza particolari accorgimenti tecnici
(licenze, programmi, ecc.), ma i dati stessi possono costituire la base di dati necessaria
ad eventuali riaggregazioni di dati
(3)
. In tal modo, come osservato da Benedetto Ponti (in
neldiritto.it
), attraverso la possibilità di elaborare e riaggregare in modo originale le in-
formazioni pubblicate dalle Pubbliche Amministrazioni, la trasparenza è solo l’inizio di un
percorso che può condurre – col concorso diretto di cittadini, associazioni, imprese –
verso nuovi dati e maggiore trasparenza.
Le Pubbliche Amministrazioni tenute ad adempiere agli obblighi di pubblicazione –
1 Tali obblighi hanno ad oggetto la pubblicazione “nei siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni dei documenti,
delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, cui corrisponde
il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione” (art.
2, c. 2). Va rilevato un non perfetto coordinamento della nozione di «pubblicazione» contenuta nel D.Lgs. 33/13 (artt.
2 e 3) con la definizione di «documento informatico» contenuta nel Codice della Amministrazione Digitale: con ogni
probabilità, tutto quanto l’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare e rendere accessibile sul web costituisce pura-
mente e semplicemente un documento informatico (anche quando si tratta, come spesso avviene, di copia informati-
ca o per immagine su supporto informatico di documento analogico). Costituisce documento informatico “la rappre-
sentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”: in tal senso, tutto quanto forma oggetto di un
obbligo di pubblicazione è atto, fatto o dato giuridicamente rilevante. In altri termini, il sintetico riferimento alla
nozione di “documento”, magari con un richiamo al Codice dell’Amministrazione Digitale, avrebbe già contenuto in sé
il riferimento ad “informazioni” e “dati” (come peraltro in parte emerge dall’art. 8, c. 2, del D.Lgs. 33/2013).
2 L’art. 7 del D.Lgs. 33/13 rinvia alla definizione di formato dei dati di tipo aperto contenuta nell’art. 68, c. 3, lett. a),
D.Lgs. 82/2005 (CAD).
3 A tal riguardo, per approfondire, sembra opportuno rinviare alle
Linee guida per i siti della PA sul web
, recanti
apposito Vademecum -
Open Data Come rendere aperti i dati delle Pubbliche Amministrazioni
, reperibile in http://
.
Tutto quanto forma
oggetto di obbligo di
pubblicazione è
«pubblico»: ciò
significa che
chiunque ha diritto di
conoscerne, di fruirne
gratuitamente, di
utilizzarlo e
riutilizzarlo (art. 3)
Nella home page dei
siti istituzionali delle
Pubbliche
Amministrazioni deve
risultare
immediatamente
visibile il
«contenitore» della
trasparenza, ovvero
una apposita sezione
denominata
«Amministrazione
trasparente», al cui
interno sono presenti
i documenti oggetto
di obbligo di
pubblicazione