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Sportello Dematerializzazione
Specifico rilievo è dato alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pub-
blici e privati di importo superiore a mille euro (art. 26) e dell’elenco dei soggetti be-
neficiari (art. 27). In particolare, la pubblicazione dei provvedimenti che dispongono
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro (nel corso
dell’anno solare al medesimo beneficiario) costituisce condizione legale di efficacia dei
medesimi: è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche desti-
natarie solo se da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di sa-
lute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (art. 26, c. 2
e 3).
In una prospettiva di semplificazione si inquadra l’obbligo di pubblicazione concer-
nente i controlli sulle imprese (art. 25), cui in qualche modo sono connessi gli obblighi
concernenti la trasparenza degli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese
(art. 34).
Il Decreto individua gli obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pub-
bliche (capo II, artt. 29-31) e quelli concernenti le prestazioni offerte e i servizi eroga-
ti (capo III, artt. 32-36).
Di particolare rilievo gli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti ammini-
strativi (art. 35), in base ai quali, per ciascun procedimento amministrativo di propria
competenza l’amministrazione è tenuta a pubblicare, fra l’altro, le informazioni concer-
nenti:
1) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e il nome del responsabile del pro-
cedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istitu-
zionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento fi-
nale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
2) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e
la modulistica necessaria, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli
orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e
delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
3) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostitu-
ito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con
il silenzio assenso dell’amministrazione;
4) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti
per la sua attivazione.
Va segnalata la disposizione di cui all’art. 36, in base alla quale le Pubbliche Ammi-
nistrazioni sono tenute a pubblicare i dati e le informazioni necessari per l’effettuazio-
ne dei pagamenti informatici.
Il Decreto riserva, infine, delle norme specifiche agli obblighi di pubblicazione in
settori speciali (capo IV), dedicate in particolare ai contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (art. 37), alle opere pubbliche e al governo del territorio (artt. 38 e 39), alla
pubblicazione e all’accesso alle informazioni ambientali (art. 40), alla trasparenza del
servizio sanitario nazionale (art. 41), agli interventi straordinari e di emergenza (art. 42).
I limiti alla trasparenza. Le linee guida del Garante privacy
Il Decreto n. 33/2013 si occupa di individuare i limiti alla operatività delle norme in
esso contenute, stabilendo che la «trasparenza» si attua «nel rispetto delle disposizio-
ni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezio-
ne dei dati personali» (art. 1, c. 2).
L’art. 4 del Decreto è dedicato specificamente ai limiti alla trasparenza, in particola-
re, a quelli derivanti dal rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati
personali (D.Lgs. n. 196/03).
Specifico rilievo è
dato alla
pubblicazione degli
atti di concessione di
sovvenzioni,
contributi, sussidi e
attribuzione di
vantaggi economici a
persone fisiche ed
enti pubblici e privati
di importo superiore
a mille euro (art. 26)
e dell’elenco dei
soggetti beneficiari
(art. 27)
Va segnalata la
disposizione di cui
all’art. 36, in base
alla quale le
Pubbliche
Amministrazioni sono
tenute a pubblicare i
dati e le informazioni
necessari per
l’effettuazione dei
pagamenti informatici