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Osservatorio Previdenziale
DPCM, con il quale si dovranno anche definire i criteri e le modalità di utilizzo del
medesimo Fondo.
Inoltre, l’articolo 1, comma 113, della citata Legge dispone che: “Con effetto sui
trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del com-
ma 2-quater dell'articolo 6 del Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quar-
to periodo, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei tratta-
menti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano
il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017»”.
Com’è noto, l’articolo 24, comma 10, del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 2011 ha stabilito che, a decorrere dal 1°
gennaio 2012, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata nel
regime misto ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pen-
sionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto
percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età
di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno
ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non
sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
L’articolo 6, comma 2-quater, del Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216, conver-
tito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come modificato
dalla Legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del Decreto Legge 31 agosto
2013, n. 101 e dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha stabilito che le disposizioni
di cui sopra è cenno, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionisti-
ci, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto re-
quisito di anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 di-
cembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusiva-
mente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbliga-
toria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per ma-
lattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue
e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della Legge 21 ottobre
2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo uni-
co di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché i congedi e i permes-
si concessi ai sensi dell’articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L’art. 1, comma 113, della Legge n. 190 del 2014, nel sostituire il secondo periodo
del comma 2-quater dell'articolo 6 del Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14 e successive modi-
ficazioni e integrazioni, ha stabilito che con effetto sui trattamenti pensionistici de-
correnti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, terzo e
quarto periodo, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei
trattamenti pensionistici, non si applicano limitatamente ai soggetti che maturano il
previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
il comma 709
stabilisce che le
economie derivanti
dall’applicazione del
limite ora introdotto
affluiscano in un
apposito Fondo,
istituito presso l’INPS,
finalizzato a garantire
l’adeguatezza delle
prestazioni
pensionistiche in
favore di particolare
categorie di soggetti,
da individuare con
apposito DPCM
Nei confronti dei
soggetti che accedono
alla pensione
anticipata nel regime
misto ad un’età
inferiore a 62 anni si
applica, sulla quota
di trattamento
pensionistico
calcolata secondo il
sistema retributivo,
una riduzione pari ad
1 punto percentuale
per ogni anno di
anticipo nell’accesso
al pensionamento
rispetto all’età di 62
anni
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68