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Sportello Dematerializzazione
In particolare, si afferma che gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diver-
si dai dati sensibili e dai dati giudiziari, comportano la possibilità di una diffusione
dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo
modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di
ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 nel rispetto dei principi sul
trattamento dei dati personali (art. 4, c. 1).
Al di fuori dei casi in cui è prescritto un obbligo di pubblicazione, le Pubbliche
Amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di
dati, informazioni e documenti solo procedendo alla anonimizzazione dei dati perso-
nali eventualmente presenti (art. 4, c. 2).
Negli altri casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione
di atti o documenti, le Pubbliche Amministrazioni provvedono a rendere non intelli-
gibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili ri-
spetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (art. 4, c. 3).
In realtà, il concreto coordinamento delle disposizioni del decreto trasparenza con
le norme interne, attuative di specifiche direttive europee, in materia di protezione
dei dati personali è meno facile di quanto possa apparire ed a ciò sono state dedica-
te le recenti
Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in
atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web
da soggetti pubblici e da altri enti obbligati
, adottate dal Garante per la protezione dei
dati personali (all. Delib. n. 243 del 15 maggio 2014), le quali ripercorrono la discipli-
na del decreto trasparenza, introducendo rilevanti puntualizzazioni su molteplici
profili (fra cui vanno citati il tema del riutilizzo dei dati personali, par. 6, quello della
indicizzazione tramite motori di ricerca, par. 8, e il tema delle sezioni «archivio» dei
siti web istituzionali, par. 9.1).
Fra i diversi aspetti affrontati dalle linee guida va sottolineato, poiché ha imme-
diati riflessi pratici, il tema delle modalità di pubblicazione online dei dati personali
(art. 7 del Decreto; par. 5 delle linee guida): il Garante puntualizza che la disposizione
citata si riferisce espressamente, ed esclusivamente, alla pubblicazione di dati «in
formato di tipo aperto» secondo la definizione del CAD, in quanto persegue «lo sco-
po di non obbligare gli utenti a dotarsi di programmi proprietari o a pagamento per
la fruizione – e, quindi, per la visualizzazione – dei
file
contenenti i dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria».
Tale definizione non comporta, in particolare per quanto concerne i dati personali,
«che tali dati, pubblicati sui siti
web
istituzionali in ottemperanza agli obblighi di
trasparenza, siano anche
dati di tipo aperto
nei termini definiti dal CAD», i quali con-
sentono la riutilizzabilità del dato da parte di chiunque, anche per finalità commer-
ciali e in formato disaggregato (art. 52, c. 2, e art. 68, c. 3, lett. b), del CAD, D.Lgs.
82/2005).
Come si può osservare, pertanto, sono molteplici i profili connessi all’attuazione del
«Decreto Trasparenza» che necessitano di attenta ponderazione, anche perché – come
osserva ancora il Garante privacy – «la diffusione di dati personali da parte dei sog-
getti pubblici effettuato in mancanza di idonei presupposti normativi è sanzionata ai
sensi degli artt. 162, comma 2-bis, e 167 del Codice».
Ciò significa che il progresso compiuto con il «decreto trasparenza» segna l’inizio
di un percorso volto a perseguire costantemente – come ha osservato Licia Califano,
in
– «un ragionevole bilanciamento tra le finalità sotte-
se alla pubblicazione delle notizie sulla attività amministrativa ed il diritto alla riser-
vatezza dei soggetti coinvolti», senza che nessuno dei due aspetti ne resti travolto, a
maggior ragione se si considera che «la Pubblica Amministrazione rappresenta certa-
mente il più importante settore di trattamento dati del nostro Paese».
Gli obblighi di
pubblicazione dei
dati personali diversi
dai dati sensibili e
dai dati giudiziari,
comportano la
possibilità di una
diffusione dei dati
medesimi attraverso
siti istituzionali,
nonché il loro
trattamento secondo
modalità che ne
consentono la
indicizzazione e la
rintracciabilità
tramite i motori di
ricerca web ed il loro
riutilizzo ai sensi
dell’articolo 7 nel
rispetto dei principi
sul trattamento dei
dati personali
Sono molteplici i
profili connessi
all’attuazione del
«Decreto
Trasparenza» che
necessitano di
attenta ponderazione,
anche perché – come
osserva ancora il
Garante privacy – «la
diffusione di dati
personali da parte
dei soggetti pubblici
effettuato in
mancanza di idonei
presupposti normativi
è sanzionata ai sensi
degli artt. 162,
comma 2-bis, e 167
del Codice»
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