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Sportello Dematerializzazione
anche sulla base delle modifiche recentemente introdotte all’art. 11 del «Decreto Traspa-
renza» - non sono solo quelle indicate nell’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, ivi comprese
le autorità amministrative indipendenti, ma altresì gli enti di diritto pubblico non territo-
riali nazionali, regionali o locali, istituiti, vigilati, finanziati dalla Pubblica Amministrazio-
ne ovvero i cui amministratori siano da questa nominati e, limitatamente all’attività di
pubblico interesse svolta, gli enti di diritto privato in controllo pubblico (alle società
partecipate in via minoritaria dalle Pubbliche Amministrazioni si applicano, limitatamen-
te all’attività di pubblico interesse, le disposizioni di cui all’art. 1, c. 15-33, L. n. 190/2012).
A questo riguardo, assume specifico rilievo la redazione del Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità (art. 10), il quale rappresenta il quadro delle attività e misure
organizzative volte alla attuazione degli obblighi di pubblicazione. Tale programma va
coordinato con il Piano di prevenzione della corruzione, di cui può anche costituire una
sezione.
All’interno del Programma è indicato il nominativo del Responsabile per la trasparen-
za (art. 43), che di norma coincide con il responsabile della prevenzione della corruzione.
Si tratta di una figura centrale ai fini della attuazione delle disposizioni sulla traspa-
renza amministrativa. Spetta al Responsabile, infatti, fra l’altro:
a) controllare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, curando la qualità delle
informazioni e, se del caso, segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV), all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, nei
casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli
obblighi di pubblicazione;
b) provvedere all’aggiornamento del Programma triennale;
c) garantire la attuazione dell’accesso civico;
d) pubblicare sul sito istituzionale uno scadenzario con l’indicazione delle date di effica-
cia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti (cioè, degli obblighi che impongono la
raccolta, la presentazione o la trasmissione alla Pubblica Amministrazione, da parte di
cittadini e imprese, di informazioni, atti e documenti, quali ad esempio domande, cer-
tificati, dichiarazioni, rapporti, ecc., oppure la tenuta di dati, documenti e registri) e
comunicarlo tempestivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica per la pubbli-
cazione riepilogativa (art. 12, c. 1-bis).
Per queste ragioni, l’art. 43, c. 3, prevede che «i Dirigenti responsabili degli uffici
dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge»: la disposizione va coordi-
nata con l’art. 46, in tema di sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza, in
base al quale il responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi di pubbli-
cazione “se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”.
Il sito istituzionale della PA: quadro di sintesi degli obblighi di pubblicazione
Per comprendere adeguatamente il grado di innovazione della vita della Pubblica
Amministrazione italiana che il «Decreto Trasparenza» introduce è opportuno sottoline-
are che i diritti, i principi, il modulo organizzativo che ne deriva – sinteticamente descrit-
ti nel par. precedente – rendono la garanzia della trasparenza amministrativa non solo
una appendice vincolante dell’attività amministrativa, ma un nuovo modo di essere
dell’agire amministrativo, ben al di là – peraltro – del perimetro delle Amministrazioni
Pubbliche identificate nell’art. 1, c. 2, del cd. T.U. del pubblico impiego.
Questa osservazione trova sostanza nel ruolo che il sito istituzionale della singola
amministrazione viene ad assumere.
L’adempimento dell’insieme degli obblighi di pubblicazione disciplinati dagli artt. 12-42
del D.Lgs. 33/13 conduce verso un modello di Pubblica Amministrazione in cui il sito
istituzionale non è più un mero strumento statico, e in fondo passivo, di informazione e
comunicazione dell’attività e dell’organizzazione amministrativa, ma diviene la «sede»
digitale della Pubblica Amministrazione.
Specifico rilievo la
redazione del
Programma triennale
per la trasparenza e
l’integrità (art. 10), il
quale rappresenta il
quadro delle attività
e misure
organizzative volte
alla attuazione degli
obblighi di
pubblicazione. Tale
programma va
coordinato con il
Piano di prevenzione
della corruzione, di
cui può anche
costituire una sezione
All’interno del
Programma è
indicato il nominativo
del Responsabile per
la trasparenza (art.
43), che di norma
coincide con il
responsabile della
prevenzione della
corruzione
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