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al proprietario la responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c., che limita la
prova liberatoria alla dimostrazione del caso fortuito). Ciò appare condizionare anche
la valutazione della
culpa in vigilando
della scuola, che ne è rimasta travolta per
“tracimazione” con un consequenziale ampliamento dei suoi già vasti orizzonti.
La Corte ricorda infatti che “
quanto [...] al caso di danno cagionato dall'alunno a sé
medesimo, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura ex-
tracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all'istituto scolastico – l'accogli-
mento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla
scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione
di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della
prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo
procuri danno a se stesso
” (fin qui nulla di nuovo).
Secondo il regime probatorio vigente in ambito contrattuale, prosegue la Corte
mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del
rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato
determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante
” (ancora una
volta si tratta della conferma di un indirizzo consolidato).
A questo punto la Cassazione prende in esame la “
particolare fattispecie dello
svolgimento di una gita scolastica o viaggio di istruzione
”.
Ebbene, argomenta il collegio, “
la prestazione di vigilanza dell'istituto, come in con-
creto espletata dai professori accompagnatori, assume connotati particolari: di certo, il
carattere continuo del contatto con gli studenti durante l'intera giornata, comprendente
quindi le normali attività quotidiane e proprie della sfera di riservatezza più intima
dell'individuo, impone di limitare l'entità e le stesse modalità della vigilanza, affinché
non violino oltre il necessario la sfera suddetta; ed un'attività di ispezione continua e
prolungata è in radice esclusa, oltre che francamente impossibile, soprattutto quanto alle
ampie frazioni di giornata che il singolo alunno trascorre comunque nell'intimità della
propria stanza di albergo
”.
Sennonché, “
per dimostrare la carenza di colpa non deve però ritenersi sufficiente
quanto appena indicato; proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i mi-
nori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all'istituzione è
imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita
scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al mo-
mento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o
pericoli per l'incolumità degli alunni
”.
Secondo la Suprema Corte la decisione dei giudici di merito deve ritenersi erronea
per avere incongruamente escluso l'obbligazione contrattuale di garantire l'incolumità
dell'alunno dinanzi alla scelta di una struttura, definendola di per sé idonea sol perché
aperta al più largo pubblico e per di più in considerazione della capacità di discernimen-
to che normalmente ci si può attendere da ragazzi prossimi alla maggiore età
”. Come
rilevato, infatti, secondo la Cassazione l’obbligo di protezione sui ragazzi rileva non
solo “
al momento della scelta in sede di organizzazione del viaggio ed in tal caso solo
sulla base della documentazione disponibile
”, ma anche successivamente, “
al momento
della concreta fruizione ed in tal caso all'esito di una sia pur sommaria valutazione sul
posto delle condizioni
”.
Sostanzialmente, non è sufficiente aver scelto una struttura notoriamente fre-
quentata dal largo pubblico in forza di un’ordinaria procedura comparativa; al con-
trario, allorché il viaggio d’istruzione ha luogo, “
l'istituzione deve valutare preliminar-
mente l'assenza di rischi evidenti o di pericolosità dei beni coinvolti nell'espletamento
del viaggio, siano essi quelli di trasporto, siano essi quelli ove gli alunni dovranno al-
loggiare; solo in tal modo, infatti, l'istituzione può dimostrare di avere tenuto anche una
condotta idonea, con valutazione necessariamente ex ante, a garantire la sicurezza
perché il rischio che,
lasciati in balia di se
stessi, i minori
possano compiere atti
incontrollati e
potenzialmente
autolesivi,
all'istituzione è
imposto un obbligo di
diligenza per così dire
preventivo,
consistente, quanto
alla gita scolastica,
nella scelta di vettori
e di strutture
alberghiere che non
possano, né al
momento della loro
scelta, né al momento
della loro concreta
fruizione, presentare
rischi o pericoli per
l'incolumità degli
alunni
Sostanzialmente, non
è sufficiente aver
scelto una struttura
notoriamente
frequentata dal largo
pubblico in forza di
un’ordinaria
procedura
comparativa
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