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nato si prospettano, pertanto, le seguenti situazioni:
a) reddito annuale da lavoro superiore al reddito minimo escluso da imposizione:
decade dalla NASpI che viene sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavo-
ro e fino a un massimo di sei mesi.
b) reddito annuale da lavoro inferiore al reddito minimo escluso da imposizione: man-
tiene la prestazione, a condizione che comunichi all’INPS entro un mese dall’inizio
dell’attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro sia diverso dal dato-
re di lavoro per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il
rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presenti rispetto
ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostan-
zialmente coincidenti.
Situazione
Effetti
Reddito annuale superiore
al reddito minimo escluso
da imposizione (8.000 euro
annui)
decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del
rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi.
Reddito annuale inferiore a
8.000 euro annui
non decade dal diritto alla NASpI. Ma deve effettuare una
comunicazione all’INPS.
In caso di mantenimento della NASpI, la stessa è ridotta di
un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al
periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività
e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità
o, se antecedente, la fine dell’anno) e la contribuzione versata
è utile ai fini dei requisiti (almeno 13 settimane di contributi
negli ultimi 4 anni) e della durata della NASpI (pari alla metà
delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni).
Reddito annuale superiore
al reddito minimo escluso
da imposizione (8.000 euro
annui) e durata del rapporto di
lavoro non superiore ai 6 mesi
la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto
di lavoro e fino a un massimo di sei mesi. La contribuzione
versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini dei
requisiti (almeno 13 settimane di contributi negli ultimi
4 anni) e della durata della NASpI (pari alla metà delle
settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni).
b) Disoccupazione e lavoro autonomo
Per il lavoratore che fruisce di NASpI e intraprenda un’attività lavorativa autonoma,
il diritto alla prestazione decade se il reddito annuale prodotto è superiore a 4.800
euro, ossia il limite minimo escluso da imposizione fiscale. In caso di reddito inferio-
re a tale limite, il lavoratore è obbligato ad effettuare una comunicazione all’INPS
entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di
trarne. La disoccupazione viene così ridotta dell’80% del reddito previsto, rapportato
al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui
termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La
riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della pre-
sentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di pre-
sentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un’apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma.
Contribuzione figurativa spettante durante la NASpI
La contribuzione figurativa, accreditata nell’estratto conto del lavoratore ed utile ai
fini della calcolo della pensione, è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma
1 (retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, compren-
siva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive). Per
gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016, la contribuzione figurati-
Per il lavoratore che
fruisce di NASpI e
intraprenda un’attività
lavorativa autonoma,
il diritto alla
prestazione decade se
il reddito annuale
prodotto è superiore a
4.800 euro, ossia il
limite minimo escluso
da imposizione fiscale