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Durata e riduzione mensile della NASpI
La NASpI non avrà durata prefissata.
Spetterà, infatti, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribu-
zione accreditate al lavoratore negli ultimi quattro anni. Quindi può durare sino ad
un massimo di 2 anni. Dal 1° gennaio 2017 non potrà mai eccedere le 78 settimane
(18 mesi).
Ai fini della durata, non sono considerati i periodi contributivi che hanno già ga-
rantito l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
L’indennità viene ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese dal primo
giorno del quarto mese di fruizione:
- per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal
1 gennaio 2016
, questa riduzione si
applica sempre dal primo giorno del quarto mese di fruizione;
- per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal
1 gennaio 2017
, la durata di NASpI
è limitata a un massimo di 78 settimane.
Come si presenta la domanda
L’art. 6 del Decreto attuativo al Jobs Act non disciplina in materia concreta le mo-
dalità di presentazione della domanda per ottenere la nuova indennità di disoccupa-
zione che sostituisce l’ASpI e la MiniASpI, ossia la nuova NASpI. L’art. 6 si limita a
stabilire che “la NASpI è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di
decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Resta quindi lo stesso termine storicamente previsto per la presentazione della
richiesta per avere l’indennità di disoccupazione. Il lavoratore rimasto disoccupato ha
tempo per presentare la domanda quindi fino al sessantottesimo giorno dall’ultimo
giorno di lavoro (data di licenziamento o data di fine del rapporto nel caso di un
contratto a termine).
Pertanto, coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti possono inviare la do-
manda all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza pari a
68 giorni
dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
La NASpI sarà erogata a partire dal giorno successivo alla data di presentazione
della domanda e, comunque, non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione
del rapporto di lavoro.
Condizioni da rispettare per ricevere il pagamento della NASpI
Il Decreto attuativo all’art. 7 stabilisce le “condizionalità” ossia le condizioni che il
lavoratore in stato di disoccupazione deve rispettare per continuare ad essere percet-
tore della NASpI.
A pena di decadenza, la NASpI è condizionata:
- alla permanenza dello stato di disoccupazione;
- alla partecipazione costante e regolare alle iniziative di attivazione lavorativa,
nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.
Le sanzioni previste in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle
azioni di politica attiva verranno decise con un Decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto attuativo che disciplina NASpI.
La NASpI inoltre decade nei casi seguenti:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alla comunicazione
all’INPS;
- inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunica-
zione all’INPS;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
La NASpI spetterà per
un numero di
settimane pari alla
metà di quelle di
contribuzione
accreditate al
lavoratore negli ultimi
quattro anni
Coloro che sono in
possesso dei requisiti
richiesti possono
inviare la domanda
all’INPS in via
telematica, entro il
termine di decadenza
pari a 68 giorni dalla
cessazione del
rapporto di lavoro
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