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Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego
(NASpI)
Mario Paladini - ex DSGA, Presidente onorario FNADA
A decorrere dal 1 maggio 2015 è stata istituita presso la gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti e nell’ambito dell’ASpI, una indennità men-
sile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al
reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione. Di seguito ventono approfonditi tutti
gli aspetti e le novità.
Il Governo ha pubblicato il testo del secondo decreto attuativo della Legge 10
dicembre 2014, n. 183 (c.d. Jobs Act), sulla “Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l’Impiego” (NASpI), approvato in CDM il 24 dicembre 2014 e inviato
alla Camera il 13 gennaio, dopo il visto della Ragioneria.
È previsto che, a decorrere dal 1 maggio 2015, sia istituita presso la Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e nell’ambito dell’Assicurazione
Sociale per l’Impiego (ASpI), una indennità mensile di disoccupazione, denomina-
ta Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di
lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La NASpI sostituirà le prestazioni di ASpI e miniASpI, con riferimento agli even-
ti di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipen-
denti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni.
La NASpI non si applica inoltre nei confronti degli operai agricoli a tempo de-
terminato o indeterminato ed è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i se-
guenti requisiti:
a. siano in stato di disoccupazione;
b. possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazio-
ne, almeno tredici settimane di contribuzione;
c. possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere
dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di
disoccupazione.
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà
delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Destinatari e requisiti NASpI
L’art. 2 del Decreto attuativo del Jobs Act individua a chi spetta la NASpI, che
è la nuova ASpI, ex indennità di disoccupazione.
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipen-
denti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-
zioni.
Pertanto ai dipendenti pubblici non spetta la nuova ASpI. Le Pubbliche Ammi-
Sono destinatari della
NASpI i lavoratori
dipendenti con
esclusione dei
dipendenti a tempo
indeterminato delle
Pubbliche
Amministrazioni
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