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In Primo Piano
tenziosi che potrebbero mettere a dura prova il rispetto dei tempi e, conseguentemente,
la stessa cadenza annuale dei concorsi.
Le altre novità di rilievo
Ad una novità abbiamo già accennato quando abbiamo ricordato che occorrono cinque
anni di servizio perché un docente possa accedere al corso-concorso. In effetti il D.L.
104/2013 parla di personale “
che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di ap-
partenenza di almeno cinque anni
”; il cambiamento in corso evidentemente tiene conto
della recente pronuncia della Corte di giustizia europea, che assimila il servizio pre-ruolo
al servizio di ruolo e pertanto si è deciso di disinnescare un possibile motivo di conten-
zioso che vedrebbe molto probabilmente l’amministrazione scolastica soccombente.
In secondo luogo viene confermata la previsione di legge secondo la quale il concorso
avrà cadenza annuale e terrà conto di tutti i posti vacanti e disponibili. In fase di prima
applicazione la proiezione dei posti da mettere a concorso riguarderà anche quelli relati-
vi all’anno scolastico 2016/17. La ragione di ciò è da ricercare nel fatto che la procedura
concorsuale occuperà almeno diciotto mesi e, quindi, escludendo eventuali imprevisti, i
Dirigenti selezionati con la nuova procedura potranno essere pronti a prendere servizio il
primo settembre 2016. Una volta a regime, il concorso avrà cadenza annuale; pertanto le
prime due edizioni concorsuali che seguiranno la nuova procedura in parte si sovrappor-
ranno, nel senso che la seconda edizione avrà inizio quando i partecipanti alla prima
edizione staranno completando il corso di formazione presso la SNA.
Una terza novità riguarda l’apertura del corso-concorso ai candidati di tutte le regioni,
indipendentemente dal fatto che ci siano o meno sedi disponibili nella regione di appar-
tenenza di chi vuole concorrere. Di fatto vengono superati gli ambiti regionali adottati dal
precedente regolamento ed i vincitori del concorso potranno scegliere una sede fuori
dalla regione nella quale risiedono. Un ulteriore elemento di novità rispetto al recente
passato è costituito dalla eliminazione della figura dell’idoneo, collocato in una graduato-
ria ad esaurimento in attesa della disponibilità di una sede vacante. È stato infatti antici-
pato, in sede di informativa sindacale, che saranno dichiarati vincitori del concorso un
numero di candidati pari al massimo a quello dei posti messi a bando. Ai vincitori sarà
chiesto di indicare le regioni nelle quali desiderano essere nominati, e saranno assegnati
ad una specifica regione in base al posto ricoperto in graduatoria e alle preferenze espres-
se ed in quella stipuleranno il contratto di assunzione con il Direttore del locale USR.
Una novità che non risulterà particolarmente gradita agli aspiranti Dirigenti riguarda
infine la previsione di legge secondo la quale le spese di viaggio e soggiorno relative al
corso di formazione saranno a carico dei corsisti, generalizzando in questo modo anche
al settore scolastico una consuetudine già applicata negli altri concorsi della Pubblica
Amministrazione.
La questione dei “riservisti”
Quello dei cosiddetti “riservisti” è un problema che merita l’attenzione di chi legge,
anche se ha natura provvisoria e interesserà soltanto la prima edizione del nuovo corso-
concorso. Il decisore politico e la stessa Amministrazione sono stati in qualche modo
costretti a porsi il problema delle code di contenzioso che hanno accompagnato tutta
l’ultima vicenda concorsuale ed anche le precedenti. Ricordiamo che l’intera procedura ha
rischiato in più di un’occasione di collassare sotto la valanga di ricorsi presentati. In mol-
ti casi si è trattato di ricorsi avviati “tanto per provarci”, visto che in occasione dei prece-
denti concorsi si è assistito a sorprendenti ed incomprensibili sanatorie. In altri casi, inve-
ce, gli errori, le superficialità, le incoerenze registrati nel corso dello svolgimento delle
prove hanno prodotto conseguenze molto prossime alla lesione di interessi legittimi,
quando non proprio di diritti soggettivi. Per questo motivo il D.L. n. 58 del 7 aprile 2014,
all’art. 1, comma 2-ter, ha previsto che: “
In sede di prima applicazione, il bando dispone che
una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori
Il D.L. 104/2013 parla
di personale “che
abbia maturato
un'anzianità
complessiva nel ruolo
di appartenenza di
almeno cinque anni”
Il concorso avrà
cadenza annuale e
terrà conto di tutti i
posti vacanti e
disponibili. In fase di
prima applicazione la
proiezione dei posti da
mettere a concorso
riguarderà anche
quelli relativi all’anno
scolastico 2016/17
L’apertura del corso-
concorso ai candidati
di tutte le regioni,
indipendentemente dal
fatto che ci siano o
meno sedi disponibili
nella regione di
appartenenza di chi
vuole concorrere
Le spese di viaggio e
soggiorno relative al
corso di formazione
saranno a carico dei
corsisti,
generalizzando in
questo modo anche al
settore scolastico una
consuetudine già
applicata negli altri
concorsi della Pubblica
Amministrazione