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In Primo Piano
oltre il 31 marzo 2015, il Decreto precisa che le amministrazioni accantonino le som-
me occorrenti per il successivo versamento dell’imposta; detto versamento deve co-
munque avvenire entro il 16 aprile 2015.
Obblighi per i fornitori
In merito agli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori, l’articolo 2 del
Decreto stabilisce che i medesimi devono emettere regolarmente la fattura con le
indicazioni prescritte dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972 e, successivamente alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale, apporre l’annotazione
“scissione dei pagamenti” sulla medesima.
Inoltre, gli stessi fornitori devono registrare la fattura nei termini indicati dagli
articoli 23 e 24 dello stesso Decreto ma non devono computare come IVA a debito
l’imposta indicata nella medesima, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione
periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale).
Tale imposta, infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, deve essere versata dall’am-
ministrazione acquirente sulla base dell’esigibilità dell’imposta stessa.
Al riguardo, nell’articolo 3 si dispone preliminarmente che, per le operazioni sog-
gette al regime di scissione dei pagamenti, l’imposta diviene esigibile al momento del
pagamento della fattura.
Tuttavia, a fini di semplificazione, nel comma 2 di detto articolo si consente all’am-
ministrazione acquirente di optare un’esigibilità anticipata al momento della ricezione
della fattura. Infine, in considerazione dell’alternatività delle disposizioni in attuazione
con quella contenuta nell’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del DPR n.
633/1972, al comma 3 dell’articolo 3 si chiarisce che, nella vigenza del meccanismo
della scissione dei pagamenti, il regime dell’IVA a esigibilità differita non torna più
applicabile.
Sul sito di Fattura PA è stato pubblicato un Avviso che ricorda l'obbligo di esposi-
zione in fattura dell'assoggettamento dell'operazione fatturata al meccanismo della
scissione dei pagamenti, con la precisazione che detta disposizione sarà esecutiva
dalla data indicata che risulterà nel Decreto stesso, per come pubblicato in Gazzetta
Ufficiale. A partire dalla mezzanotte successiva, il formato FatturaPA permetterà l'as-
solvimento dell'obbligo mediante l'aggiunta di un valore (il carattere "S") tra quelli
ammissibili per il campo <Esigibilità IVA>, contenuto nel blocco informativo <Dati
Riepilogo>”.
Modalità per il versamento dell'IVA da parte delle Amministrazioni
L’articolo 4 del Decreto disciplina le modalità che devono essere seguite per il
versamento dell’IVA da parte della Pubblica Amministrazione acquirente; in questo
contesto viene stabilito che il versamento possa essere effettuato, a scelta della
medesima, come segue:
a) con un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è
divenuta esigibile;
b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta consideran-
do tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta
considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese
precedente.
Il versamento deve essere effettuato, senza possibilità di compensazione orizzon-
tale e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità:
a) per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24
Enti pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entra-
te del 28 giugno 2013;
b) per le amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a dete-
Sul sito di Fattura PA
è stato pubblicato un
Avviso che ricorda
l'obbligo di esposizione
in fattura
dell'assoggettamento
dell'operazione
fatturata al
meccanismo della
scissione dei
pagamenti
L’articolo 4 del Decreto
disciplina le modalità
che devono essere
seguite per il
versamento dell’IVA da
parte della Pubblica
Amministrazione
acquirente