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Editoriale
Si prorogano i rapporti contrattuali in essere, per i servizi di pulizia ed ausiliari, nelle Regioni ove non è atti-
va la convenzione CONSIP fino al 31/07/2015. Nei territori ove è già attiva la convenzione CONSIP le Istituzioni
Scolastiche effettuano gli interventi per il decoro e la funzionalità degli edifici mediante ricorso alla medesima
convenzione.
Si prosegue, negativamente, nell’esternalizzazione dei servizi di pulizia e si affidano alle scuole interventi su
funzionalità e decoro che sarebbero di competenza degli Enti Locali (Province e Comuni), in base alla Legge 23/96.
696.
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede al monitoraggio trimestrale delle spese
per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative
risultanze al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato entro il
mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno
previsto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le
spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.
Con questa misura sono a rischio i finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico del periodo
settembre/dicembre 2015 (i primi 4/12mi dell’anno scolastico 2015/2016).
Altri contenuti della Legge interessano in generale le Amministrazioni Pubbliche e, quindi, anche le Istituzioni
Scolastiche:
18.
All'articolo 37 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno
2014, n. 89, dopo il comma 7-quater è aggiunto il seguente:
«7-quinquies. La regolarità contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 7-bis del presente articolo è
definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6, comma 1, del re-
golamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validità, allegato
all'atto di cessione o comunque acquisito dalla Pubblica Amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento
dei crediti certificati oggetto di cessione, le Pubbliche Amministrazioni debitrici acquisiscono il predetto documento
esclusivamente nei confronti del cessionario».
113.
Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma
2-quater dell'articolo 6 del Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla Legge
24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo
24, comma 10, terzo e quarto periodo, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non tro-
vano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il
31 dicembre 2017».
Norma di carattere previdenziale
254.
All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «negli anni 2013 e 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015».
Il blocco dei CCNL nelle Amministrazioni Pubbliche viene ulteriormente prorogato a tutto il 2015. Siamo difronte
ad una moratoria contrattuale di ben sei anni. Da rilevare (positivamente) che non vi è più il blocco per l’aumento
delle retribuzioni individuali. Ciò potrebbe favorire nuove attribuzioni di posizioni economiche per il personale ATA.
255.
All'articolo 1, comma 452, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per gli anni 2015-2017» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015-2018».
Viene prorogato al 2018 anche il blocco dell’indennità di vacanza contrattuale.
629.
Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, sesto comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui
alla lettera a-ter)»;
2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
«a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento
relative ad edifici»;