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Editoriale
3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, tra-
sferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata
direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo
7-bis, comma 3, lettera a);
d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), super-
mercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3)»;
b) prima dell'articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 17-ter. - (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). - 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni
di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica,
degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico di cui al
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli
enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e bene-
ficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai
sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi
secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a
ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»;
c) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a norma dell'ar-
ticolo 17-ter»;
d) all'articolo 74, settimo comma, alinea, dopo le parole: «di gomma e plastica» sono inserite le seguenti: «nonché
di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo».
Dal 1° gennaio 2015 l’IVA per cessioni di beni e prestazioni di servizi non va più corrisposta al fornitore emit-
tente la fattura ma versata direttamente dalle Amministrazioni Pubbliche. È nostra opinione che le fatture emesse
nel 2014 non rientrino nella nuova disciplina.
707.
All'articolo 24, comma 2, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del
trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di
calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione
della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione,
integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del
primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».
Norma di carattere previdenziale.
Quanto riportato (e commentato) non ha pretesa di completezza ed esaustività. Per eventuali errori ed omissioni
si invoca il “beneficio di inventario”, stante l’oggettiva difficoltà di lettura di un testo scritto con un linguaggio
“impervio” anche per gli addetti ai lavori. La Legge di Stabilità mantiene, purtroppo, negli anni la caratteristica
di un testo quasi illeggibile.
Li, 27 gennaio 2015
Il Direttore
Giorgio Germani
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