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Editoriale
329.
A decorrere dal 1º settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, fun-
zionale all'attività didattica ed educativa nelle Istituzioni Scolastiche ed educative, l'articolo 459 del Testo Unico
di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.
Non più esoneri e semiesoneri per i Collaborati del Dirigente Scolastico. Questa misura finirà con l’aggravare
funzioni e responsabilità del Dirigente, del Direttore e dell’Ufficio di Segreteria.
330.
Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.
Le utilizzazioni di Dirigenti e docenti vengono soppresse dal 1° settembre 2016. Questa misura potrebbe ge-
nerare negative conseguenze sul funzionamento degli uffici centrali e periferici del MIUR.
331.
Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta for-
mativa, a decorrere dal 1º settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, è
sostituito dal seguente:
«59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della Legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 4, della Legge 3 agosto
1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto
scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata,
presso le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione,
come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni».
332.
A decorrere dal 1º settembre 2015, i Dirigenti Scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al
primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente
al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo or-
ganico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale
appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può
provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore
eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal Dirigente Scolastico anche al perso-
nale collaboratore scolastico. Conseguentemente le Istituzioni Scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.
Trattasi di una misura particolarmente penalizzante per i servizi amministrativi e tecnici, che non tiene conto
nemmeno delle assenze di periodo medio lungo non coincidenti con l’anno scolastico (gravidanze e puerperio,
congedi parentali, aspettative etc.). Inoltre, si determina una evidente ed ingiustificata disparità tra personale
amministrativo e tecnico (supplenze brevi impossibili, o quasi) e collaboratori scolastici (le supplenze brevi sono
possibili a partire dall’ottavo giorno di assenza). Come si è arrivati a valutare i servizi ausiliari prioritari rispetto
a quelli amministrativi e tecnici ci è ignoto ed incomprensibile.
Infine, il ricorso alle ore eccedenti attraverso il MOF ridurrà le disponibilità per l’ampliamento dell’offerta
formativa già dimezzate nel corso degli ultimi anni.
333.
Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i Dirigenti
Scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della Legge
23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.
Anche in questo caso sarà inevitabile ricorrere ad ore eccedenti in assenza di personale docente a disposizione.
334.
Con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Eco-
nomia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle
lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organi-
che del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno
scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133: