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Editoriale
La Legge di Stabilità, introdotta dalla Legge 196/2009, ha sostituito la Legge Finanziaria a partire dal 1°
gennaio 2010.
Alla Legge di Stabilità è demandata, art. 11 comma 2, la definizione annuale del quadro di riferimento finan-
ziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale; essa per il medesimo periodo è lo strumento attraverso il
quale sono regolate annualmente le grandezze previste dalla legislazione vigente per adeguare gli effetti finanziari
agli obiettivi.
Le nuove o maggiori spese disposte con la Legge di Stabilità non potranno in ogni caso concorrere a determi-
nare i tassi di evoluzione delle stesse, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati
nel DEF (Documento di Economia e Finanze) e nelle relative deliberazioni parlamentari.
Le disposizioni normative della Legge di Stabilità sono articolate per la spesa, generalmente, per missione e
indicano il programma cui si riferiscono.
I contenuti della Legge di Stabilità 2015 (Legge 24 dicembre 2014 n. 190) che interessano direttamente l’istru-
zione sono presenti nei seguenti commi dell’unico articolo (art. 1) di cui la Legge è composta:
4.
Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'of-
ferta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione
dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca è istituito un fondo denominato «Fondo "La Buona Scuola"», con la dotazione di
1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
5.
Il Fondo di cui al comma 4 è finalizzato all'attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con
prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza
scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei Dirigenti.
I commi 4 e 5 sono da giudicare positivamente e risultano coerenti con il documento governativo “La Buona
Scuola” divulgato il 2 settembre 2014 e sottoposto ad ampia consultazione. Sulla finalizzazione del fondo era
auspicabile un ventaglio più ampio di destinazioni, che avrebbero potuto comprendere l’incremento del MOF ed
anche la formazione del personale ATA.
134.
Nell'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per le esigenze dell'Istituto nazionale di valuta-
zione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
326.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, è ridotta di 30 milioni
di euro annui a decorrere dall'esercizio 2015.
Trattasi dei fondi per l’ampliamento dell’offerta formativa che continuano ad essere “saccheggiati”.
327.
All'articolo 1-bis, comma 1, del Decreto-Legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2015, una
quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme versate all'entrata dello Stato rimane acquisita all'erario. Il
Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2015,
nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e a valere sulle disponibilità
di cui all'articolo 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10 milioni di euro al netto
di quanto effettivamente versato».
328.
A decorrere dal 1º settembre 2015, l'articolo 307 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.
297, è sostituito dal seguente:
«Art. 307. - (Organizzazione e coordinamento periferico) - 1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del
servizio di educazione fisica sono di competenza degli Uffici Scolastici Regionali e del Dirigente ad essi preposto,
che può avvalersi della collaborazione di un Dirigente Scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il
quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento».
Non più coordinamenti di educazione fisica su base provinciale ma regionale (uno per Regione).
L’istruzione (e non solo) nella Legge di Stabilità 2015
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