18
In Primo Piano
ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede
giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sen-
tenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva,
nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso,
contenzioso legato ai concorsi per Dirigente Scolastico di cui al Decreto Direttoriale 22 novem-
bre 2004, ……, e al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 3 ottobre 2006, ….., ovvero
avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della Legge 3 dicembre 2010, n.
202, nonché ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'ar-
ticolo 1-sexies del Decreto-Legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver
svolto le funzioni di Dirigente Scolastico
”.
Il prossimo DPCM dovrà, dunque, farsi carico delle questioni riportate nella norma,
nell’auspicio (tutto da verificare) che si possa sgomberare il campo da tutte le questioni
aperte in sede giurisprudenziale prima o in concomitanza dell’avvio della nuova procedu-
ra concorsuale.
Sempre a livello di anticipazioni, ai cosiddetti “riservisti” dovrebbe essere assegnata una
quota del 30% dei posti messi a concorso, con la precisazione che la riserva opererà sol-
tanto in fase di ammissione alla fase “corsuale” e sarà applicata ai candidati che avranno
superato sia entrambe le prove scritte, alle quali saranno ammessi senza dover sostenere
la prova pre-selettiva, sia il colloquio. Qualora costoro dovessero trovarsi in posizione
utile nella graduatoria di ammissione alla fase “corsuale”, indipendentemente dalla riserva,
non incideranno sul numero complessivo dei posti messi a riserva. Ipotizzando che i posti
messi a concorso possano essere quantificati in 800/900 la quota riservata potrebbe es-
sere sufficientemente capiente per risolvere i contenziosi ancora aperti, almeno tutti
quelli che rientrano nelle situazioni cui fa riferimento l’articolo di legge poc’anzi citato.
Qualche riflessione finale
Si è concordi nel ritenere che la nuova procedura concorsuale abbia bisogno di diciot-
to mesi per giungere a conclusione, salvo imprevisti. Un tempo così lungo mal si concilia
con la cadenza annuale che i concorsi dovranno avere, ma è giustificata dalla complessi-
tà delle fasi concorsuale e “corsuale”. Soltanto il rispetto scrupoloso dei tempi potrà
permettere di assegnare i nuovi Dirigenti alle scuole il primo settembre del 2016; al
contrario, ogni ulteriore inciampo o slittamento dei termini potrebbe rendere impossibile
il conseguimento dell’obiettivo. La responsabilità è tutta in capo ai decisori politici e
all’Amministrazione centrale.
Un secondo aspetto che suscita perplessità riguarda l’influenza marginale dei titoli
culturali e professionali nel determinare la posizione in graduatoria dei candidati. Sappia-
mo benissimo che la valutazione dei titoli si è da sempre prestata ad infinite polemiche,
ma d’ora in avanti le esperienze professionali compiute all’interno della scuola e il conse-
guimento di master universitari tarati proprio sul profilo dirigenziale all’interno delle
Istituzioni Scolastiche conteranno per una quota marginale e probabilmente ininfluente.
Sicuramente si poteva fare di meglio.
Resta infine un’ultima considerazione rispetto al nuovo “taglio” che si intende dare alla
procedura di reclutamento dei Dirigenti Scolastici, assimilandola al massimo a quella dei
Dirigenti delle altre Amministrazioni dello Stato. Se questo rappresentasse un cambio di
paradigma nel concepire il profilo del Dirigente di una scuola non potrebbe essere salu-
tato altro che con profonda soddisfazione; ma a questo punto sarebbe ancor più incom-
prensibile la resistenza opposta, da alcuni settori politici e sindacali, all’ingresso dei Diri-
genti delle Istituzioni Scolastiche nel ruolo unico della dirigenza pubblica. Non resta che
coltivare la speranza che proprio l’attuazione della nuova procedura di reclutamento fa-
vorisca un doveroso riconoscimento del ruolo e del servizio offerto da questa categoria
di dirigenti ai cittadini e allo Stato.
Ai cosiddetti
“riservisti” dovrebbe
essere assegnata una
quota del 30% dei
posti messi a concorso,
con la precisazione
che la riserva opererà
soltanto in fase di
ammissione alla fase
“corsuale” e sarà
applicata ai candidati
che avranno superato
sia entrambe le prove
scritte sia il colloquio
Un aspetto che suscita
perplessità riguarda
l’influenza marginale
dei titoli culturali e
professionali nel
determinare la
posizione in
graduatoria dei
candidati