Pais Marzo 2015 - page 40

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Sportello Scuola Sicura
di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il ricono-
scimento del lavoratore destinatario della formazione”;
-
programma e materiale didattico
: devono avere una evidenza formale;
-
tutor
: con l’adozione di detta modalità formativa “deve essere garantito un esperto
(tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale sogget-
to deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegna-
mento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro matu-
rata nei settori pubblici o privati”; sul punto, si ritiene opportuno evidenziare come
la norma appena riportata non configuri una costante presenza del tutor quanto,
piuttosto, la sua disponibilità a intervenire, con modalità e tempi predefiniti;
-
procedure di valutazione
: viene precisato che: “devono essere previste prove di
autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione ‘in iti-
nere’ possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza tele-
matica”, mentre viene statuito che comunque “la verifica di apprendimento finale
va effettuata IN PRESENZA”. Delle prove e della verifica finale deve essere data
presenza agli atti dell’azione formativa;
-
durata
: deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ri-
partito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi
di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l’intero percorso sia stato
realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata
dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l’e-learning;
-
materiali
: il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.
Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secon-
do gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da te-
nerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale uti-
lizzato per le attività formative. L’accesso ai contenuti successivi “deve avvenire
secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso)”.
In tal modo vengono, quindi, fissate regole sufficientemente precise dirette a rico-
noscere l’importanza e utilità di una modalità formativa sin qui generalmente vista
con “sospetto” (probabilmente in quanto spesso oggetto di abusi) e a favorire prodot-
ti di qualità distinguendoli da quelli inefficaci.
Tuttavia l’“apertura” a questa nuova tipologia di formazione è riferita dagli Accordi
del 21 dicembre 2011 a parti limitate della formazione, quali:
– Accordo ex articolo 34 – Repertorio atti n. 223/CSR – (Formazione del “datore
di lavoro che svolge i compiti di RSPP”): modulo normativo e gestionale (1 e 2), non
anche, quindi, quello tecnico e relazionale (3 e 4), aggiornamento quinquennale e
verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite; la formazione via e-learning
del “datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP” è quindi consentita
solamente nei confronti dei seguenti contenuti:
MODULO 1. normativo-giuridico
- il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i;
- il sistema istituzionale della prevenzione;
- i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti,
obblighi, responsabilità;
- il sistema di qualificazione delle imprese.
MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza
- i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
- la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
- il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
- i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
Deve essere garantito
un esperto (tutor o
docente) a
disposizione per la
gestione del percorso
formativo
Procedure di
valutazione: viene
statuito che
comunque “la verifica
di apprendimento
finale va effettuata
IN PRESENZA”
La nuova tipologia di
formazione e-learning
è riferita dagli
Accordi Stato-Regioni
solo a parti limitate
della formazione
Contenuti della
formazione, via
e-learning, del
“datore di lavoro che
svolge i compiti di
RSPP”
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