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Sportello Normativo/Giuridico
Ai sensi dell’art. 55 del CCNL Scuola 2007, destinatario della riduzione d’orario a 35
ore settimanali è il personale ATA adibito a regimi di orario articolati su più turni o
coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individua-
li, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o
comprendenti particolari gravosità nelle seguenti Istituzioni Scolastiche:
a) Istituzioni Scolastiche educative;
b) Istituzioni con annesse aziende agrarie;
c) Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per
almeno 3 giorni la settimana.
Dalla lettura dell'art. 35 sopra citato risulta evidente la presenza di due condizioni,
una oggettiva e l’altra soggettiva, necessarie affinché il dirigente scolastico possa
individuare il personale ATA destinatario della riduzione dell’orario di lavoro.
I requisiti per la concessione delle 35 ore settimanali
La condizione oggettiva afferisce alla natura stessa dell’Istituzione Scolastica (Isti-
tuzione Scolastica educativa o con annesse aziende agrarie) o alla strutturazione,
nella scuola, dell’orario di servizio giornaliero del personale ATA superiore a 10 ore,
per almeno 3 giorni a settimana, in modo da soddisfare particolari esigenze di fun-
zionamento della scuola o di migliorarne l’efficienza e la produttività dei servizi.
La condizione soggettiva, invece, è data dal fatto che il personale ATA, proprio a
causa dell’ampliamento dei servizi dell’Istituzione Scolastica o di altre situazioni di
particolare gravosità, viene a subire un orario di lavoro “caricato” dalla presenza di
più turni o da una forte oscillazione dell’orario ordinario.
Rispetto a tali “gravosità”, ecco che la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore setti-
manali rappresenta una sorta di compensazione per il personale individuato.
Come chiarito da alcuni Uffici Scolastici Regionali (cfr. USR Emilia Romagna con
Nota 16098/C2 del 6 dicembre 2006 e USR Lombardia con Nota 3056 del 13 febbra-
io 2007), tale riduzione costituisce una sorta di compensazione della particolare
gravosità della prestazione lavorativa, dovuta alla presenza di più turni ovvero all’o-
scillazione dell’orario ordinario in dipendenza dell’estensione dell’utenza o di altre
situazioni di particolare gravosità.
Per meglio comprendere il concetto di gravosità si può fare riferimento all’art. 52
del CCNL Scuola 2007, riguardante la modalità di prestazione dell’orario di lavoro del
personale ATA.
Tale articolo opera una distinzione tra orario di lavoro flessibile, plurisettimanale e
turnazioni e, proprio con riferimento a quest'ultima modalità di svolgimento dell’ora-
rio di lavoro, precisa, tra le altre cose, che si considera in turno il personale che si
avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio.
E proprio con riferimento a quest’ultima modalità di svolgimento del lavoro, detta
norma contrattuale, nel precisare che “
la turnazione è finalizzata a garantire la coper-
L'art. 55 del CCNL 2007 prevede la possibilità per il personale ATA di essere
destinatario di un orario settimanale di 35 ore. Con il presente contributo ana-
lizziamo quali siano i requisiti in presenza dei quali è possibile applicare detto
beneficio contrattuale, anche alla luce delle precisazioni fornite dalla Ragioneria
Generale dello Stato e dalla Corte dei Conti.
I presupposti della concessione delle 35 ore settimanali
alla luce della normativa e giurisprudenza vigenti
Fabio Paladini - Avvocato
Per la concessione
delle 35 ore
settimanali sono
necessarie due
condizioni...
... una oggettiva e
una soggettiva