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Sportello Scuola Sicura
Infatti, le disposizioni fornite alle ASL, in qualità di Organi di Vigilanza, dalla suddet-
ta Circolare Regionale Lombardia, prevedono, tra l’altro, quanto di seguito specificato:
“
c. Verifiche finali
La formazione dei lavoratori erogata in modalità tradizionale in aula non prevede
la valutazione finale. Diversamente, se la formazione viene effettuata in modalità E-
LEARNING è prevista la VERIFICA FINALE IN PRESENZA (come indicato nell'Allegato
dell’Accordo Stato-Regione del 21 dicembre 2011 e nelle Linee Applicative successive).
In particolare, le VERIFICHE FINALI, ovvero quelle sulla cui base il formatore di-
chiara il risultato raggiunto dal discente, NON possono essere condotte in modalità
telematica (cosa possibile per le verifiche intermedie), ma DEVONO ESSERE SVOLTE
IN PRESENZA, secondo una delle seguenti modalità che dovranno essere scelte dall'a-
zienda in funzione delle proprie esigenze:
1. verifica a carico dell'azienda o del soggetto formatore che, attraverso personale
qualificato (in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento
o professionale in materia di sicurezza), potrà somministrare direttamente ai lavo-
ratori che hanno concluso il percorso e-learning l'apposito questionario di valuta-
zione dell'apprendimento;
2. verifica attraverso videoconferenza sincrona, sempre a condizione che anch'essa sia
residente su una piattaforma tecnologica che permetta di tracciare tutte le fasi
della verifica finale stessa. Ad esempio, nel caso di somministrazione di questiona-
ri, un tutor d'aula (vedi successivo punto 2.b) assicura il corretto svolgimento delle
verifiche in videoconferenza.
Le verifiche di apprendimento – in presenza – della formazione erogata in e-lear-
ning non devono essere necessariamente svolte alla conclusione del percorso di
apprendimento telematico, ma possono essere previste/organizzate contestualmente
alla verifica finale dell'intero percorso formativo”.
Si aggiunge, inoltre, che a specifiche domande (FAQ) sulla problematica in oggetto,
poste ad Organi di Vigilanza (ASL di Milano), le risposte sono state tutte inequivoca-
bilmente nel senso sopra descritto.
Infine, si pone in evidenza la risposta che la “Commissione per gli Interpelli” (art.
12, D.Lgs. 81/08), ha fornito al quesito, di seguito riportato, posto dalla Federazione
Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia italiani (Interpello N. 12/2014):
“In particolare l’interpellante chiede di conoscere: (…):
3. se, per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro in modalità e-learning
possa essere ritenuta conforme al dettato legislativo una verifica finale effettuata in
presenza di un altro datore di lavoro (…)”.
Nella risposta la Commissione per gli Interpelli ha fornito le seguenti indicazioni:
«Il punto 3 dell’Accordo in parola (Accordo 21/12/2011, ndr), prevede la possibilità
di erogare, nei casi previsti, la formazione in modalità e-learning sulla base dei crite-
ri e delle condizioni di cui all’Allegato I. In particolare il punto d) del citato allegato
stabilisce che la verifica di apprendimento finale vada effettuata “in presenza”. (…)
Successivamente è stato emanato l’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 – con-
cernente le linee guida applicative ed integrative degli Accordi Stato-Regioni del
21/12/2011 – il quale chiarisce che, per la formazione in modalità e-learning, “la
previsione relativa alla verifica finale “in presenza” deve essere intesa nel senso che
non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica
– cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie – ma in presen-
za fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza”.
Pertanto se la formazione dei lavoratori è erogata in modalità tradizionale, in aula,
non è obbligatoria la verifica finale, viceversa se la formazione dei lavoratori avviene
in modalità e-learning la verifica finale diventa obbligatoria».
Alla luce di quanto evidenziato, e relativamente ai casi di Formazione/Aggiorna-
mento sopra specificati, allo scopo di evitare di incorrere in spiacevoli situazioni di
“illegittimità”, conseguenti all’attuazione di prove di verifica finali secondo modalità
diverse da quelle previste dalle norme vigenti, è indispensabile effettuare le stesse
“in presenza fisica” o per il tramite della videoconferenza sincrona.
Anche Circolari
Regionali confermano
che la prova finale di
verifica non possa
essere effettuata in
modalità telematica,
ma “in presenza”
Precisazioni
apportate dalla Circ.
Regionale Lombardia
n. 17, del 29 luglio
2013: possibilità di
verifica finale
attraverso
videoconferenza
sincrona
Risposta della
“Commissione degli
Interpelli” ad un
quesito posto sulle
modalità di
svolgimento della
prova di verifica
finale
Se la formazione dei
lavoratori è erogata
in modalità
tradizionale, in aula,
non è obbligatoria la
verifica finale…