Pais Marzo 2015 - page 43

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Osservatorio Previdenziale
Come accedere alla pensione senza effettuare
la ricongiunzione onerosa: la totalizzazione italiana
Alessandra Carta - Funzionario INPS Gestione Dipendenti Pubblici
Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
39 del 16 febbraio 2006, dà applicazione ai principi di delega contenuti nella Legge
23 agosto 2004, n. 243, di riforma delle pensioni, in materia di totalizzazione dei
periodi assicurativi.
Il provvedimento attua quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d) e com-
ma 2, lettera o), della citata Legge n. 243/2004.
L’istituto della totalizzazione consente al lavoratore, che nel corso della propria vita
lavorativa, avendo svolto attività diverse, è stato iscritto a più enti/gestioni previden-
ziali, di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini di un unico trattamento pensio-
nistico, il cui onere è posto proporzionalmente a carico delle singole gestioni alle
quali ha versato la propria contribuzione. In sostanza, la totalizzazione costituisce
un’alternativa gratuita all’istituto già esistente della ricongiunzione.
L’articolo 1 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006 n. 42 definisce l’ambito di ap-
plicazione di tale istituto estendendolo anche ad altre forme pensionistiche obbliga-
torie, precedentemente escluse. In particolare tale facoltà può essere esercitata dai
soggetti iscritti in due o più forme pensionistiche a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alle
forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai Decreti Legislativi 30
giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ai lavoratori iscritti alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché
agli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica.
I trattamenti pensionistici conseguiti per effetto della totalizzazione dei periodi
assicurativi costituiscono un’unica pensione, ancorché l’importo sia determinato da più
quote a carico delle diverse gestioni interessate alla totalizzazione. Le prestazioni
conseguibili sono:
a) pensione di vecchiaia;
b) pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione;
c) pensione di inabilità assoluta e permanente;
d) pensione indiretta ai superstiti.
La facoltà di totalizzazione può essere esercitata a condizione che:
- l’iscritto non sia titolare di un autonomo trattamento pensionistico a carico di una
delle gestioni tra le quali è possibile cumulare i periodi assicurativi. Ciò comporta
che qualora l’iscritto percepisca una pensione a carico di un fondo e contempora-
neamente abbia ulteriori contribuzioni versate/accreditate presso altri fondi pensio-
nistici, allo stesso è in ogni caso preclusa la possibilità di attivare la totalizzazione.
Le ultime riforme in materia di ricongiunzione dei periodi tra diversi enti/gestio-
ni previdenziali, hanno fatto si che tali trasferimenti siano sempre più onerosi
nei confronti dell’iscritto/assicurato e per questo motivo sono sempre di più le
persone che decidono di ottenere la pensione utilizzando l’istituto della totaliz-
zazione. Effettivamente di cosa si tratta?
La totalizzazione italiana è quella prestazione che consente all’iscritto/assicurato
di utilizzare i contributi versati presso due o più enti previdenziali per ottenere
un unico trattamento pensionistico, senza pagare alcun onere.
I trattamenti
pensionistici
conseguiti per effetto
della totalizzazione
dei periodi
assicurativi
costituiscono un’unica
pensione, ancorché
l’importo sia
determinato da più
quote a carico delle
diverse gestioni
interessate alla
totalizzazione
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