Pais Marzo 2015 - page 45

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Osservatorio Previdenziale
Pensione di anzianità
Al fine della totalizzazione rientrano in tale fattispecie le prestazioni pensionistiche
liquidate con un’anzianità contributiva complessiva non inferiore a 40 anni, indipen-
dentemente dall’età anagrafica posseduta dall’interessato. Ai sensi dell’articolo 12 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010
n. 122 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il re-
quisito di anzianità contributiva previsto per l’accesso alla pensione di vecchiaia sarà
ulteriormente incrementato di ulteriori 3 mesi, in quanto da tale data è previsto il
meccanismo di aggancio dei requisiti alla speranza di vita.
Requisiti per la pensione di anzianità in regime di totalizzazione
Anno
Anzianità contributiva
2012
40 anni
2013
40 anni e 3 mesi
2014
40 anni e 3 mesi
2015
40 anni e 3 mesi
2016
40 anni e 7 mesi
2017
40 anni e 7 mesi
2018
40 anni e 7 mesi
Pensione di inabilità
Per il conseguimento di una pensione di inabilità assoluta e permanente possono es-
sere totalizzati i periodi di iscrizione e contribuzione. Il diritto alla pensione di inabilità
totalizzata è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti
nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato in-
validante. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti deve essere presa in conside-
razione tutta l’anzianità contributiva maturata dal lavoratore nelle diverse gestioni.
Per il personale scolastico è opportuno ricordare che, qualora lo stato invalidante
si sia verificato in costanza di iscrizione all’Inps Gestione ex Inpdap, il diritto al trat-
tamento pensionistico in esame è riconosciuto in presenza di un’inabilità:
- assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’articolo
2, comma 12, della Legge n. 335/1995;
- assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell’articolo 42 del DPR
n. 1092/1973. Si precisa che ai fini del riconoscimento di una pensione di inabilità
ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della Legge n. 335/1995 la domanda non può
essere presentata oltre il biennio dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in
quanto devono sussistere almeno tre anni di contribuzione nell’ultimo quinquennio.
Si rammenta, infine, che la pensione di inabilità di cui al più volte citato articolo 2,
comma 12, non può essere presentata dai superstiti dell’iscritto; tale principio trova
applicazione anche ai fini della pensione di inabilità da totalizzazione.
Pensione indiretta ai superstiti
Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico indiretto, ai sensi dell’artico-
lo 2, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2006, la facoltà di totalizzazione può essere esercitata
per decessi verificatesi dal 3 marzo 2006 (data di entrata in vigore del Decreto in
esame). Diversamente, per i decessi intervenuti prima di tale data, continuano a trova-
re applicazione le previgenti disposizioni in materia di totalizzazione. In base a quanto
previsto dal nuovo decreto legislativo il diritto a tale prestazione è conseguito in base
ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti,
nella forma pensionistica nella quale il dante causa risultava iscritto al momento del
decesso. Le aliquote di reversibilità vigenti nell’ordinamento di quest’ultima gestione
L’istituto della
totalizzazione dei
periodi assicurativi
viene attivato a
domanda del
lavoratore o del suo
avente causa da
presentarsi all’ente
previdenziale gestore
della forma
assicurativa in cui il
lavoratore da ultimo
è, ovvero, è stato
iscritto
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52
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