Pais Marzo 2015 - page 41

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Sportello Scuola Sicura
- la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione
delle emergenze;
– Accordo ex articolo 37 – Repertorio atti n. 221/CSR – (
Formazione dei lavoratori,
dei Dirigenti in materia di sicurezza e dei preposti
):
formazione generale per i lavoratori (4 ore), tutta la formazione dei dirigenti (16
ore), la parte individuata ai punti da 1 a 5 della formazione dei preposti e i corsi di
aggiornamento (punto 9), ai quali si aggiungono progetti formativi sperimentali even-
tualmente individuati per lavoratori e preposti da Regioni e Province autonome.
Lavoratori
: la formazione via e-learning riservata ai “Lavoratori” riguarda, quindi,
esclusivamente i seguenti contenuti, attinenti alla “Formazione Generale” di 4 ore:
- concetti di rischio,
- danno,
- prevenzione,
- protezione,
- organizzazione della prevenzione aziendale,
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Dirigenti in materia di sicurezza
: la formazione via e-learning rivolta ai “Dirigenti
in materia di sicurezza”, di 16 ore, riguarda invece tutti i moduli previsti, ovvero:
- MODULO 1. GIURIDICO-NORMATIVO
- MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
- MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
- MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
Preposti:
per quanto riguarda, infine, la formazione “Particolare e Aggiuntiva” in mo-
dalità e-learning nei confronti dei “preposti”, la stessa è riservata ai seguenti contenuti:
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, respon-
sabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati;
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoas-
sunti, somministrati, stranieri.
Come sopra precisato, nei confronti di tutte le suddette figure (“Lavoratori”, “Pre-
posti”, “Dirigenti in materia di sicurezza”, “Datori di lavoro che svolgono direttamente
i compiti di RSPP”), è consentita la partecipazione all’attività di “Aggiornamento”
quinquennale secondo la modalità e-learning, con prova finale di accertamento dell’ap-
prendimento “in presenza”.
Ulteriori precisazioni sulle “modalità di svolgimento della formazione via e-learning”
sono evidenziate dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 nei seguenti termini:
«In ordine alla parte di formazione che si svolga via e-learning, va evidenziato come
le modalità descritte dall’allegato non si riscontrino ove la formazione venga erogata
per mezzo della semplice trasmissione di lezioni “frontali” a distanza (le quali, d’altro
verso, non possono essere considerate lezioni “ordinarie”), ma richiedano la presenza
dei requisiti di interattività della formazione e presenza di soggetti (tutor e/o docen-
ti) in possesso di determinate caratteristiche.
Quanto, infine, alle verifiche di apprendimento, la previsione relativa alla verifica
finale “IN PRESENZA” deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica
del completamento del percorso in modalità telematica – cosa, invece, espressamen-
te consentita per le verifiche intermedie – ma IN PRESENZA FISICA, da attuarsi anche
per il tramite della videoconferenza».
Come si rileva, sia l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, che le Linee interpreta-
tive riportate nell’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, come anche Circolari Regio-
nali [es. Circolare Regionale Lombardia n. 17 del 29 luglio 2013 (Punto 1, lett. c), NON
prevedono che la prova finale di verifica dell’apprendimento possa essere evitata, né
tanto meno che possa essere effettuata in modalità telematica (on line)].
Contenuti della
formazione, via
e-learning, dei
“lavoratori”
Contenuti della
formazione, via
e-learning, dei
“dirigenti in materia
di sicurezza”
Contenuti della
formazione, via
e-learning, dei
“preposti”
L’attività di
“Aggiornamento“
quinquennale può
essere effettuata
tutta per via
e-learning, con prova
finale di
accertamento
dell’apprendimento
“in presenza”
La prova di verifica
finale deve essere
effettuata “in
presenza”, o anche
per il tramite della
videoconferenza
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