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Osservatorio Previdenziale
È invece consentita la possibilità di avvalersi dell’istituto in questione, ai fini dell’ot-
tenimento di una pensione diretta, al titolare di una pensione ai superstiti; può
altresì ottenere una pensione indiretta da totalizzazione il superstite di assicurato
già titolare di un autonomo trattamento pensionistico;
- la contribuzione maturata in ogni singolo fondo, per le pensioni di vecchiaia e per
quelle di anzianità, non sia inferiore a tre anni. A decorrere dal 1° gennaio 2012
la facoltà di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti può essere esercitata
indipendentemente dalla anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione
assicurativa, in quanto l’art. 24, comma 19 del D.L. n. 201/2011, convertito con
modifiche nella Legge n. 214/2011 e s.m.i., ha soppresso le parole “di durata non
inferiore a tre anni” contenute all’articolo 1, comma 1 del Decreto Legislativo 2
febbraio 2006 n. 42.
In base al D.Lgs. n. 42/2006, alla pensione in regime di totalizzazione possono ac-
cedere anche coloro che hanno raggiunto i requisiti minimi per il diritto alla pensione
in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi oggetto di totalizzazione.
Si precisa, inoltre,che in virtù di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4 del De-
creto Legislativo in esame sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cu-
mulo di posizioni assicurative ivi comprese quelle attinenti a gestioni diverse tutte di
competenza dell’INPS Gestione ex INPDAP (Legge 22 giugno 1954, n. 523 e DPR 29
dicembre 1973, n. 1092).
Quali sono i requisiti per maturare il diritto alla pensione in regime di totalizzazione?
Pensione di vecchiaia
A decorrere dal 1° gennaio 2012 per avere diritto alla pensione di vecchiaia in re-
gime di totalizzazione il soggetto deve:
- aver compiuto il 65° anno di età, indipendentemente se uomo o donna;
- avere maturato, per effetto della sommatoria delle diverse contribuzioni utili, un’an-
zianità pari almeno a 20 anni;
- aver soddisfatto gli eventuali ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti pre-
videnziali (esempio: cessazione dal servizio).
Ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazio-
ni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche e integrazioni, a decor-
rere dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico previsto per l’accesso alla pensione
di vecchiaia sarà ulteriormente incrementato di ulteriori 3 mesi, in quanto da tale data
è previsto il meccanismo di aggancio dei requisiti alla speranza di vita. Per un’imme-
diata visualizzazione dei requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012.
Requisiti per la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione
Anno
Età
Anzianità contributiva
2012
65 anni
20 anni
2013
65 anni e 3 mesi
20 anni
2014
65 anni e 3 mesi
20 anni
2015
65 anni e 3 mesi
20 anni
2016
65 anni e 7 mesi
20 anni
2017
65 anni e 7 mesi
20 anni
2018
65 anni e 7 mesi
20 anni
Si fa presente che il suindicato vincolo dei 65 anni rappresenta il requisito minimo
richiesto per accedere alla prestazione di vecchiaia da totalizzazione indipendente-
mente da altri limiti previsti da norme contrattuali o ordinamentali previste per le
singole gestioni.
A decorrere dal 1°
gennaio 2012 la
facoltà di cumulo di
periodi assicurativi
non coincidenti può
essere esercitata
indipendentemente
dalla anzianità
contributiva
posseduta in ciascuna
gestione assicurativa