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Sportello Normativo/Giuridico
Nel caso in cui l'Istituzione Scolastica, in presenza delle condizioni previste dalla
normativa vigente (cfr. art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001; D.I. n. 44 del 2001 art. 40),
si avvalga di esperti estranei all’amministrazione, con gli stessi può stipulare, a se-
conda delle modalità e della tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, le seguenti
tipologie contrattuali:
a) contratti di prestazione d’opera professionale con professionisti che abitualmente
esercitano le attività oggetto dell'incarico;
b) contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino presta-
zioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell’oggetto dell’arte o profes-
sione abitualmente esercitata;
c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
A seconda delle diverse tipologie di incarico, anche sotto l'aspetto della durata,
corrispondono diverse forme contrattuali mentre l'iscrizione alla Gestione Separata
INPS deriva dal fatto che trattasi di contratto occasionale ed il collaboratore ha già
superato i 5000 euro a titolo di lavoro occasionale oppure che venga stipulato un
contratto di co.co.co.
La Gestione Separata INPS
La Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare, all’art. 2, comma 26 reca disposizioni circa l’obbligo per determinati
soggetti produttori di reddito di lavoro autonomo (professionisti per i quali non risul-
ta costituita un’apposita Cassa di previdenza, o quelli per i quali, pur esistendo una
Cassa, è prevista l’esclusione dall’obbligo di contribuire alla stessa) e per tutti i tito-
lari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di iscriversi alla Gestione
previdenziale separata, istituita presso l’INPS.
Ai sensi di quanto disposto dal 2° comma dell’art. 44 del D.L. 30/9/2003, conver-
tito nella Legge 24/11/2003 n. 326, a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono iscritti alla
suddetta Gestione anche i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale
il cui reddito derivante da detta attività sia superiore ad euro 5.000 annui.
Non è prevista iscrizione alla Gestione Separata INPS nel caso di:
a) attività di lavoro autonomo rese nell’esercizio di arti o professioni già assoggettate
a contribuzione obbligatoria presso le casse previdenziali dei percipienti;
b) di collaborazioni occasionali che determinino redditi non superiori a 5.000 euro
annui.
L'INPS, con la Circolare n. 27 del 5 febbraio 2015, ha comunicato le aliquote
dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2015.
Oggetto del presente contributo è l’analisi delle ritenute previdenziali che le
Istituzioni Scolastiche devono applicare in caso di conferimento di incarichi ad
esperti esterni.
Esperti esterni delle Istituzioni Scolastiche:
le ritenute previdenziali INPS per l'anno 2015
Fabio Paladini - Avvocato
Le scuole possono
stipulare diverse
tipologie di contratti
con esperti esterni...
... cui conseguono
diversi regimi
previdenziali