Pais Marzo 2015 - page 30

28
to alla normativa ordinaria, si deve comunque collocare come valore costituzionale
in favore dei soggetti più deboli, che hanno la facoltà di esercitare tale diritto secon-
do modalità che rispondono prioritariamente alla loro tutela.
Il risultato è che spesso, proprio, i diretti interessati non riescono a comprendere
perfettamente quali siano i propri diritti e come ottenerli e contemporaneamente
anche il “datore di lavoro”, sia esso pubblico o privato, si trova a dover affrontare
situazioni delicate per le quali è necessario interpretare con imparzialità e applicare
correttamente l’equità del diritto e delle relative indicazioni operative al riguardo.
Diversamente l’assistenza ai soggetti svantaggiati, invece di costituire espressione
dei valori costituzionali primari di solidarietà familiare e umana, finirebbe per snatu-
rarsi e configurarsi come strumento per atteggiamenti egoistici o opportunistici per
il lavoratore titolare dei benefici che il legislatore gli ha riconosciuto. Trattasi di un
importante concetto sostenuto e avvalorato più volte dal Consiglio di Stato, supremo
organo di giustizia amministrativa, in particolare nella Sentenza 825/2010.
Seconda considerazione
L’uso a volte improprio di questa norma, sempre a nostro avviso, è principalmente
dovuto, oltre che dagli avveduti sulla materia, anche da altri fattori, quali:
a) In passato e, nel presente, la mancanza di precise e univoche disposizioni da parte
del Ministero (letteralmente assente);
b) La poca conoscenza delle indicazioni diffuse in questi ultimi anni, per il comparto
del pubblico impiego, sempre scuola compresa, dalla Funzione Pubblica, istruzioni
operative univoche a quelle INPS per il settore privato (cfr. Circolari 13/2010 e
1/2012);
c) Le affermazioni del tipo: la mia richiesta è sempre stata accettata, quindi il fatto
diventa diritto a prescindere;
d) L’uso a volte scorretto a volte superficiale della possibilità di utilizzare a corredo
dell’istanza la dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dal DPR 445/2000
e, anche, in molti casi il mancato controllo su queste dichiarazioni da parte della
amministrazione;
e) La mancanza o la limitata presentazione o richiesta dell’aggiornamento della vali-
dità della documentazione presentata da parte degli interessati ai benefici.
Terza considerazione
In questa ultima parte, invece, si ritiene utile un breve excursus sul monitoraggio
dei permessi. Chi ha memoria, si ricorderà che a partire dal 2008 il Governo, per
quanto riguarda i dipendenti pubblici, aveva deciso di intervenire in maniera decisa
su questa materia, sia sul versante della regolamentazione, sia su quello del control-
lo delle modalità di utilizzo dei benefici concessi, al fine di evitare abusi e dispersio-
ni di risorse che andassero a svantaggio del soggetto stesso con disabilità e dei
principi sanciti dalla Costituzione.
La motivazione principale alla base dell’indagine era, ma siamo convinti che sia
ancora così, la convinzione che la normativa attuale a tutela della disabilità – pur
rispondendo a bisogni reali – richieda una semplificazione e revisione e, soprattutto,
un più accentuato orientamento verso le reali necessità degli stessi disabili. Quindi è
stata fatta una rilevazione facoltativa dei dati. L’obiettivo della rilevazione doveva
esser propedeutico, dopo la Legge n. 133 del 2008, alla definitiva approvazione del
Disegno di Legge n. 1167, che prevedeva modifiche più sostanziali. L’atto dopo una
serie di iter parlamentari, è stato approvato dal Senato in data 3 marzo c.a. ed inse-
rito nelle norme relative al collegato lavoro. Vista la così delicata, complessa e com-
plicata materia che interessa il sistema del Welfare nel suo insieme, tuttavia, l’atto
non è mai stato reso esecutivo in mancanza della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale per il NO del Quirinale e le osservazioni al riguardo. Siamo arrivati comunque,
L’assistenza ai soggetti
svantaggiati, invece di
costituire espressione
dei valori costituzionali
primari di solidarietà
familiare e umana,
finirebbe per
snaturarsi e
configurarsi come
strumento per
atteggiamenti egoistici
o opportunistici per il
lavoratore titolare dei
benefici che il
legislatore gli ha
riconosciuto
La normativa attuale
a tutela della
disabilità richiede una
semplificazione e
revisione e,
soprattutto, un più
accentuato
orientamento verso le
reali necessità degli
stessi disabili
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...52
Powered by FlippingBook