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sovrano senza la benché minima regola sull’uso dei tre giorni. Diritto, aiuto, sostegno,
che forse, a volte non è propriamente riferito al soggetto individuato avente titolo,
ma è considerato un’esplicita facoltà del lavoratore, a prescindere dall’effettivo biso-
gno, quasi fosse un obbligo l'uso mensile. Questo atteggiamento, a nostro avviso, ha
indirettamente contribuito ad alterare la finalità dello stesso diritto e del fine istitu-
zionale che è alla base della norma. Mentre, invece, per quello che concerne la scuo-
la nel volere legittimamente considerare il diritto, in generale, non ha saputo creare
quelle necessarie e minime regole riferite all'uso; cioè alla previsione delle giornate
in cui il dipendente intende essere assente, fatte salve le inderogabili situazioni di
urgenza e, di conseguenza, in alcuni casi una manifestata difficoltà nell'organizzazio-
ne del servizio e nel garantire le stesse attività, siano esse educative e/o riferite ai
servizi in generale. Non vogliamo invece considerare che, da parte della stessa am-
ministrazione, sia mancato il controllo sulla adeguatezza e completezza dei requisiti
e delle condizioni necessarie che devono essere considerati per ogni singolo caso. A
questo punto per una corretta analisi delle citate premesse si ritiene utile dedurre
alcune considerazioni.
Prima considerazione
La prima valutazione sul comparto scuola è sicuramente la complessità della ge-
stione del personale sia esso personale docente, educativo o ATA e, quindi, anche
delle relative assenze dal servizio.
Organizzazione, dove ogni singolo Dirigente è il responsabile per legge e per con-
tratto della intera amministrazione e che, fra l’altro, rispetto a qualsiasi altra pubblica
istituzione anche ministeriale, ogni anno deve fare i conti con importanti numeri
sulla mobilità del personale e, da non sottovalutare, con il precariato. La gestione
delle assenze relative alla Legge 104/92, norma costituzionale e speciale rispetto ad
una diversa tipologia di assenza del lavoratore, quale ad esempio la malattia, quindi,
esige la massima attenzione proprio perché individuale e, nello stesso tempo com-
plessa e complicata, dove ogni caso è un caso a se. Al riguardo, è importante preci-
sare che, sono necessari due requisiti inderogabili e uguali per tutti: la connotazione
di handicap con gravità e l’assenza di ricovero a tempo pieno, mentre cambiano in
riferimento al singolo caso le altre condizioni soggettive e oggettive.
Si ritiene quindi ovvio considerare e condividere le parole del Sottosegretario: “una
scrupolosa applicazione di queste norme sia in riferimento alla finalità propria dell’i-
struzione ma, anche, in relazione agli effetti economici e sociali”. E, si aggiunge, un
impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportono per il fine speci-
fico per il quale il legislatore ha inteso porre la massima attenzione e la massima
tutela nei confronti del soggetto, cioè della persona che nella società si trova ad
essere svantaggiato.
Infatti, non bisogna dimenticare che il concetto di handicap (OMS/1980-Convenzio-
ne ONU/2006 ratificata poi nel nostro Paese nell’anno 2009, Legge n. 18) esprime la
diversa partecipazione alla vita sociale (attività personali) che un soggetto presenta
nei confronti delle altre persone (partecipazione sociale), qualsiasi limitazione o per-
dita della capacità di compiere un'attività di base (quale camminare, mangiare, lavo-
rare) anche in funzione della menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che di quel-
la condizione ne costituisce il presupposto. Quindi e soprattutto, anche una respon-
sabilità da parte della Commissioni ASL oggi integrate da un medico INPS incaricate
all’accertamento.
Dal 1992 sull’argomento proprio per coniugare concretamente l’approccio pratico
con quello giuridico, vi sono state interpretazioni spesso anche contraddittorie, sen-
tenze e norme che hanno rivisto l’iniziale impianto della disposizione.
La ratio dell’intera legge, che formula una serie di norme speciali e deroghe rispet-
Per quello che
concerne la scuola nel
volere legittimamente
considerare il diritto
non ha saputo creare
quelle necessarie e
minime regole riferite
all'uso
È importante precisare
che, sono necessari
due requisiti
inderogabili e uguali
per tutti: la
connotazione di
handicap con gravità e
l’assenza di ricovero a
tempo pieno, mentre
cambiano in
riferimento al singolo
caso le altre condizioni
soggettive e oggettive
Ovvio condividere le
parole del
Sottosegretario: “una
scrupolosa
applicazione di queste
norme sia in
riferimento alla
finalità propria
dell’istruzione ma,
anche, in relazione
agli effetti economici e
sociali”