Pais Marzo 2015 - page 19

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In Primo Piano
È altresì doveroso ricordare che se si cambia lavoro nel corso dell’anno è necessa-
rio comunicare al nuovo datore l’importo del bonus eventualmente percepito fino a
quel momento. In questo modo sarà applicata la corretta tassazione ed eventualmen-
te verrà riconosciuto il bonus residuo che spetta. Allo stesso modo, se si percepisco-
no più redditi da lavoro che complessivamente producono un reddito superiore a
quello che da diritto al bonus, sarebbe necessario comunicare a ogni datore di lavo-
ro di non applicarlo, altrimenti in sede di dichiarazione dei redditi del prossimo si
dovrà restituire quanto è stato indebitamente corrisposto. Fra i redditi che danno o
non danno diritto al bonus, cioè che concorrono al calcolo del limite di reddito tota-
le per ottenere il bonus, vanno considerati anche i redditi da locazioni su cui si paga
la cedolare secca, infatti anche questi.
Per i sostituti d’imposta
Il Bonus è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta sugli emolumenti
corrisposti in ciascun periodo di paga (sempre per il personale della scuola tramite:
NOIPa, sia SPT Web che e/o Cedolino Unico) rapportandolo al periodo stesso. Le
somme erogate, sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della
compensazione orizzontale tramite Modello F24.
Come precisato, il lavoratore è, comunque, tenuto a comunicare tempestivamente
al proprio datore di lavoro e/o sostituto d’imposta, eventuali somme ulteriori che
concorrono alla formazione del suo reddito complessivo e che possono quindi con-
correre al supero dei limiti previsti. Quindi, nel caso in cui il sostituto d’imposta ver-
si somme che alla fine non sono dovute o sono dovute solo parzialmente, può recu-
perarle nelle buste paga successive ma, sicuramente, per il personale della scuola
sarà sempre gestito direttamente tramite NOIPa in sede di conguaglio di fine anno.
Il saldo, cioè il conguaglio a debito o a credito relativo all’anno 2014, ma anche per
i successivi, è riportato proprio sulla busta paga del mese di febbraio. Al riguardo, mi
sia consentita una breve parentesi (qualche sorpresa per alcuni dipendenti ci potreb-
be essere, in considerazione di eventuali compensi accessori che hanno contribuito
alla determinazioni dei previsti massimali).
Mentre nel caso in cui il lavoratore non abbia più un sostituto d’imposta, sem-
pre per il comparto scuola “supplenti temporanei”, il lavoratore può recuperare o
restituire il bonus in sede di dichiarazione dei redditi. Ma è necessario anche
sottolineare che, nel caso dei lavoratori dipendenti, l'operazione potrebbe essere
effettuata anche direttamente dall'Agenzia delle Entrate, che come da ultima
novità a partire dall’anno in corso, predisporrà il 730 precompilato.
Conclusioni
Nella sostanza quindi il bonus IRPEF 2015 non sarà diverso da quello introdotto
lo scorso anno, le uniche differenze riguarderanno:
- l’importo complessivo che a partire dal 1° gennaio 2015 è di 960 euro anziché 640
del 2014;
- non sarà più un bonus una tantum ma una ulteriore detrazione per ogni singolo
lavoratore (cfr. detrazione per lavoro dipendente etc.) tant’è che la misura è stata
inserita nel TUIR “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi” (articoli 23 e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600)
Appendice
Legge di Stabilità 2015
*Il comma 1-bis dell'articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione
Non sarà più un
bonus una tantum
ma una ulteriore
detrazione per ogni
singolo lavoratore
tant’è che la misura è
stata inserita nel
TUIR “Disposizioni
comuni in materia di
accertamento delle
imposte sui redditi”
Nel caso in cui il
sostituto d’imposta
versi somme che alla
fine non sono dovute
o sono dovute solo
parzialmente, può
recuperarle nelle
buste paga successive
ma, sicuramente, per
il personale della
scuola sarà sempre
gestito direttamente
tramite NOIPa in
sede di conguaglio di
fine anno
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