Pais Marzo 2015 - page 15

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In Primo Piano
Con la Circolare n. 3 prot. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF-Ragioneria Generale
dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle mo-
dalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa
del bilancio dello Stato e di quelli relativi all’indicatore di tempestività dei pagamen-
ti secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 settembre 2014: “
Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su
internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell’in-
dicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni
”.
Il DPCM 22 settembre 2014 ha previsto l’attuazione delle innovazioni alla discipli-
na relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni, stabilita dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e
rafforzata D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno
2014, n. 89.
In sintesi, si prevede la definizione di schemi e di modalità comuni per la pubbli-
cazione sui siti internet istituzionali dei dati utilizzando formati elettronici standard
“aperti” che ne consentano l’esportazione, il trattamento, il riutilizzo ed inoltre anche
tramite l’introduzione di un criterio di tempestività, secondo cui i dati devono essere
pubblicati entro 30 giorni dall’adozione dei bilanci da parte degli organi preposti, e
di schemi e definizioni volti a favorire la confrontabilità tra amministrazioni sui bilan-
ci preventivi e consuntivi nonché dell’indicatore di tempestività dei pagamenti delle
Amministrazioni Pubbliche.
La responsabilità connessa a tali obblighi di pubblicazione è posta in capo ai Diri-
genti delle P.A. e, l’inadempimento rispetto alla pubblicazione degli stessi, è causa di
responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e viene comunque valu-
tato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento ac-
cessorio collegato alla performance individuale dei responsabili ai sensi dell’articolo
46 del medesimo Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
A nostro avviso, dalla lettura delle sopra citate fonti normative, appare di tutta
evidenza come l’adempimento pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa,
di competenza e di cassa, dei bilanci preventivi e consuntivi non cada a carico delle
Istituzioni Scolastiche ma delle sole Amministrazioni Centrali.
È infatti richiesto a ciascun Ministero di pubblicare sul proprio sito istituzionale,
nella sezione “Amministrazione trasparente/Bilanci” di cui all’allegato A del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, i dati relativi al proprio stato di previsione, tramite un collegamen-
to al sito Open BDAP del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nella
sezione appositamente dedicata alla pubblicazione dei dati ai sensi dell’articolo 3 del
DPCM 22 settembre 2014. L’adempimento si considera assolto da parte di ciascun
Ministero con l’inserimento nel proprio sito istituzionale del collegamento alla Open
BDAP.
Dunque, sempre a parer nostro, è l’adempimento agli obblighi relativi all’indicatore
Il DPCM 22 settembre
2014 ha previsto
l’attuazione delle
innovazioni alla
disciplina relativa agli
obblighi di pubblicità,
trasparenza e
diffusione di
informazioni da parte
delle Pubbliche
Amministrazioni
Di seguito un contributo dedicato ad importanti chiarimenti in merito alla defi-
nizione di schemi e di modalità comuni per la pubblicazione sui siti internet
istituzionali dei siti utilizzando formati elettronici standard "aperti" che ne con-
sentano l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
Indicatore di tempestività dei pagamenti…
“istruzioni per l’uso”!
Salvatore Gallo - DSGA
I dati devono essere
pubblicati entro 30
giorni dall’adozione
dei bilanci da parte
degli organi preposti
L’adempimento si
considera assolto da
parte di ciascun
Ministero con
l’inserimento nel
proprio sito
istituzionale del
collegamento alla
Open BDAP
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