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In Primo Piano
di tempestività dei pagamenti delle forniture di beni e la prestazione di servizi, quel-
lo che direttamente trova applicazione dal 1° gennaio 2015 anche nei confronti
delle Istituzioni Scolastiche autonome.
All’uopo è importante ricordare che il DPCM 22 settembre 2014, agli articoli 9 e
10, specifica lo schema tipo e le modalità di pubblicazione dell’indicatore di tempe-
stività dei pagamenti, indicando in cosa calcolare, in quale formato ed entro quali
tempi si debba pubblicare il dato.
L’indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di
pagamento ponderato in base all’importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso
va eseguito inserendo:
- al
NUMERATORE
– la somma dell’importo di ciascuna fattura pagata nel periodo
di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza
della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;
- al
DENOMINATORE
– la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel perio-
do di riferimento.
Il risultato di tale operazione determinerà l’unità di misura che sarà rappresentata
da un numero che corrisponde a giorni.
Tale numero, sarà preceduto rispettivamente:
- da
un segno – (meno)
, in caso di pagamento avvenuti mediamente in anticipo ri-
spetto alla data di scadenza delle fatture;
- da
un segno + (più)
, in caso di pagamento avvenuto mediamente in ritardo rispet-
to alla data di scadenza delle fatture.
Tanto considerato è evidente che l’indicatore misurato in termini di ritardo medio
di pagamento ponderato in base all’importo delle fatture, attribuirà un peso maggio-
re ai casi in cui la scuola abbia pagato in ritardo le fatture il cui importo era più
elevato.
L’indicatore deve essere calcolato su base trimestrale e su base annuale, a decor-
rere dall’anno 2015, e dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale nella
sezione “Amministrazione trasparente/Pagamenti dell’amministrazione” in un formato
tabellare aperto che consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
In particolare, l’indicatore trimestrale dovrà essere pubblicato entro il trentesimo
giorno dalla conclusione di ogni trimestre e quello annuale entro il 31 gennaio dell’an-
no successivo.
In pratica la pubblicazione sul sito della scuola deve avvenire per:
- l’indice annuale relativo all’anno 2014, entro il 31 gennaio 2015;
- l’indice trimestrale relativo ai mesi gennaio/marzo 2015, entro il 30 aprile 2015;
- l’indice trimestrale relativo ai mesi aprile/giugno 2015, entro il 31 luglio 2015;
- l’indice trimestrale relativo ai mesi luglio/settembre 2015, entro il 31 ottobre 2015;
- l’indice trimestrale relativo ai mesi ottobre/dicembre 2015, entro il 31 gennaio 2016;
- l’indice annuale relativo all’anno 2015, entro il 31 gennaio 2016.
Si conclude consigliando alle scuole, che non avessero ancora potuto provvedere
alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell’indice annuale della tempestività dei
pagamenti relativo all’anno 2014, di provvedervi comunque atteso che trattasi della
prima applicazione della norma e che è senz’altro preferibile qualche giorno di ritar-
do nell’adempimento rispetto all’inadempimento totale della prescrizione.
Il DPCM 22 settembre
2014, agli articoli 9 e
10, specifica lo schema
tipo e le modalità di
pubblicazione
dell’indicatore di
tempestività dei
pagamenti
L’indicatore trimestrale
dovrà essere
pubblicato entro il
trentesimo giorno
dalla conclusione di
ogni trimestre e quello
annuale entro il 31
gennaio dell’anno
successivo